Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERENTINO il 26/07/1957
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 maggio 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui NOME NOME er stato condannato per il reato di cui agli artt.81, 61 n.11 e e 646 cod.pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME eccependo l mancata e/o erronea motivazione in riferimento alla tardività della querel osserva che il reato contestato era procedibile di ufficio al momento della consumazione, ma era poi divenuto procedibile a querela di parte in forza d decreto legislativo entrato in vigore ad aprile 2018; poiché la querela era proposta il 29 marzo 2018, la stessa doveva considerarsi tardivamente proposta
1.2. Con un secondo motivo, il difensore eccepisce la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Colleg intende dare continuità, ritiene che, in tema di condizioni di procedibilità riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2, del med decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l’avviso alla perso offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione an relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà punizione oltre il termine di cui all’art. 124 cod. pen., atteso che la valutaz ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell’entrata in vi del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della quere afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa no era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/ COGNOME, Rv. 281465; Conformi: Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, R 167675; unico precedente difforme, rimasto isolato è Sez.2, Sentenza n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764).
Nella motivazione di tale decisione si legge: “3. L’articolo 12 dello st decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, comme prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presenta della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avut
precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indag preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se neces previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facol esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la person è stata informata» (comma 2).
La disposizione rilevante nel caso di specie è la seconda, considerato ch procedimenti penali, poi riuniti in sede dibattimentale, erano già pendenti nell’ 2016. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predispos una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in re ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene nelle condizioni di valutare l’opportunità di esercitare nei termini il di formulare l’atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, R 273551). Pertanto – si è sostenuto – «è al momento dell’entrata in vigore d nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della faco di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali “difetti” legati a mo processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Tr invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transi determina un’autonoma apertura del termine per proporre l’istanza di punizion in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era – come nel caso di s ex officio. Altrimenti si giungerebbe all’irragionevole risultato di consent procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seg una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, qu quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedib ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibili l’identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, G Rv. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, COGNOME, non mass.)” Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Preso atto che nel caso di specie la parte offesa ha espresso la propria ist punitiva presentando una querela, i giudici di merito hanno ritenuto fo superfluo l’avviso previsto dall’art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2 36,in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Sala per cui appare irrilevante stabilire se la querela fosse o meno tempestiva.
1.2 Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, è manifestamen
infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza d legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eve prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266): difatti, il reato di appropriazione indeb aggravato dall’art. 61 n. 11 cod. pen. è stato commesso nel maggio 2017, sicch il termine prescrizionale si prescrive in sette anni e sei mesi (novembre 2024 pertanto, non era ancora decorso alla data della sentenza di appello 21.05.2024.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.