Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29322 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29322 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ERCOLE APRILE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Luca nato a Cosenza il 04/09/1979 avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità, stante l’intempestività della querela; lette le conclusioni scritte e nota spese delle parti civili, COGNOME Salvatore e NOME COGNOME ammesse al gratuito patrocinio; letta la memoria difensiva.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnatala Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22 marzo 2022 nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di tentato esercizio delle private ragioni con violenza alla persona.
Si contesta all’imputato di avere fatto valere le proprie ragioni (ottenere il risarcimento del danno cagionato alla propria autovettura da NOME, nipote di COGNOME Salvatore) mediante violenza e minaccia perpetrate nei confronti delle persone offese. Fatto commesso il 18 luglio 2016.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, anche processuale, per avere la Corte d’appello confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza senza avere trasmesso alla difesa le conclusioni del Procuratore generale.
2.2. Violazione di legge per avere violato il termine per proporre la querela per il reato contestato. NOME COGNOME sporgeva querela il 27 gennaio 2017 nei confronti di NOME COGNOME lamentando fatti risalenti al 18 luglio 2016 e quindi sette mesi dopo rispetto alla conoscenza dei fatti.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova
Sent. n. sez. 587/2025
UP – 16/04/2025
dichiarativa delle persone offese senza un’adeguata verifica della loro attendibilità e in assenza di riscontri esterni, non tenendo conto di quanto asserito nel corso dell’istruttoria dibattimentale dagli operatori di polizia giudiziaria.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131bis cod. pen.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa pronuncia di prescrizione del reato. Non può essere ritenuto applicabile l’aumento previsto in ragione della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, atteso che nessuna delle due sentenze fa menzione dell’applicazione della medesima, comportandone un’implicita disapplicazione.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.¨ fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
Premesso che il reato per il quale COGNOME Ł stato condannato Ł procedibile unicamente a querela e che quest’ultima Ł stata proposta il 27 gennaio 2017, la Corte territoriale ha respinto il motivo concernente l’improcedibilità sul presupposto che il dies a quo per la proposizione della querela dovesse farsi decorrere dal 1 dicembre 2016, «data di commissione dell’ultimo fatto».
SennonchØ, la Corte calabrese non si Ł avveduta che la condotta criminosa descritta nel capo di imputazione Ł esclusivamente quella risalente al 18 luglio 2016, data nella quale COGNOME tenne i comportamenti analiticamente imputatigli con l’esercizio dell’azione penale.
Del pari, la Corte territoriale ha trascurato che nessun ulteriore episodio violento risalente al dicembre 2016 – Ł stato contestato all’imputato e che neppure nel corso del processo il Pubblico ministero ha ampliato l’imputazione ai sensi degli artt. 516, 517 o 518, comma 2, cod. proc. pen. (prova ne sia che il capo di imputazione non contiene neppure l’indicazione dell’art. 81, secondo comma, cod.pen.).
Conseguentemente Ł errata la decisione dei giudici di merito che, a contestazione invariata, hanno ritenuto di far risalire il dies a quo per la proposizione della querela al dicembre 2016, quando il delitto contestato risulta pacificamente consumato il 18 luglio 2016.
2.1. Ne deriva che la querela proposta dalle persone offese il 27 gennaio 2017 risulta intempestiva, siccome proposta ben oltre il termine di tre mesi, previsto dal primo comma dell’art. 124 cod. pen., decorrente dalla data di commissione del reato (18 luglio 2016).
La fondatezza di questo motivo -di natura pregiudiziale- esime dall’affrontare gli ulteriori motivi e impone l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ l’azione penale non era procedibile per difetto di querela.
Così Ł deciso, 16/04/2025