Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29425 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 333/2025 UP – 08/05/2025
R.G.N. 6766/2025
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
inoltre:
COGNOME NOME (in qualità di erede di NOME)
COGNOME NOME (in qualità di erede di NOME)
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In data 29 agosto 2019 NOME COGNOME ha presentato una ulteriore denuncia-querela rappresentando che, anche a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dalla lettura degli atti depositati, aveva avuto conoscenza di ulteriori e diverse irregolarità e sottrazioni per le quali ha così manifestato la volontà di procedere a carico dell’indagata.
2.2. Avverso la sentenza di appello, pronunciata il 29 settembre 2023, ha proposto ricorso l’imputata che nell’impugnazione ha dedotto: a) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità con riferimento alla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e quanto alla ritenuta sussistenza del reato; b) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 646 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti; c) la violazione degli artt. 61 n. 7 e 81 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di particolare gravità; d) il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 e 624, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione di tutte le ipotesi di reato.
Per quanto di interesse per la decisione del presente ricorso ciò che assume rilievo Ł il fatto che il legislatore utilizza il termine atecnico di ‘parti’ della sentenza piuttosto che quelli di ‘capi’ o ‘punti’.
Il principio generale di cui all’art. 129 cod. proc. pen., infatti, Ł applicabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento in quanto questo, sebbene non possa superare la barriera del giudicato, Ł insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione per cui la prescrizione non può essere dichiarata solo qualora la sentenza di annullamento parziale della cassazione ha avuto a oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell’accusato, quali quelle relative alla concedibilità di attenuanti generiche e all’applicabilità di una misura di sicurezza (in questi termini già Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186164 – 01; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, COGNOME, Rv. 207640 – 01: «Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale).
2.4. La mancata formazione del giudicato, considerato che a oggi il termine di prescrizione Ł interamente decorso, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui al capo A) perchØ questi, commessi nel periodo ‘dal 2009 al dicembre 2016’, sono estinti per intervenuta prescrizione e le statuizioni civili relative agli stessi vanno confermate.
3.2. La procedibilità del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen. Ł stata oggetto negli ultimi anni di diversi interventi legislativi che hanno riguardato l’art. 649bis cod. pen. per cui nel caso di specie, considerata la peculiare natura mista, sostanziale e processuale, riconosciuta alla querela, si deve ritenere che operi il principio di cui all’art. 2 cod. pen. e, quindi, alla ricorrente va applicata la disciplina piø favorevole (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274734 – 01; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 2766510 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D, Rv. 275924 – 01).
Il reato di appropriazione indebita, quando i fatti di cui al capo 1) sono stati commessi, tra il 2009 e il 14 novembre 2016, era procedibile d’ufficio in virtø della sussistenza pacifica dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.
Tali successive modifiche, però, non rilevano nel caso di specie al quale, in virtø dell’art. 2 cod. pen., si applica la disciplina prevista dal d.lgs. n. 36 del 2018 e la conseguente norma transitoria stabilita nel già citato art. 12 del medesimo decreto legislativo (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, La, Rv. 287440 – 01: «In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono piø favorevoli al reo, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela»; Sez. 5, n. 13775 del 24/01/2024, Pmt, Rv. 286224 – 01).
3.3. Nel caso in esame la querela, relativa a fatti commessi in data antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. 36 del 2018, Ł, considerata la disciplina transitoria di cui all’art. 12, tardiva.
La querela Ł stata proposta il 29 agosto 2019, cioŁ in data successiva al il 9 agosto 2018 e, quindi, oltre i novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Lo stesso termine, d’altro canto, era interamente decorso anche considerando la data di sopravvenuta conoscenza dei fatti-reato da parte del querelante.
Dagli atti, che questa Corte ha il potere di esaminare in considerazione della natura della questione posta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), tale data, infatti, può essere individuata nel 5 febbraio 2019.
Ciò in quanto, in assenza di una diversa e specifica diversa indicazione fornita dalle parti, si deve fare riferimento al contenuto della querela che sul punto fa esclusivo riferimento all’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 5 febbraio 2019 (cfr. memoria della difesa depositata il 18 aprile 2025 alla quale Ł allegata la querela depositata il 29 agosto 2019 così come allegata alla memoria depositata dalla difesa della parte civile nel corso del giudizio di appello di rinvio proprio al fine di dare conto dell’esistenza e tempestività delle condizioni di procedibilità).
3.4. La rilevata improcedibilità dei reati oggetto del capo di imputazione sub 1), quelli contenuti nella querela sporta il 29 agosto 2019 iscritta con il n. 21475/19 r.g.n.r., comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto a tali fatti e, conseguentemente, la revoca delle statuizioni civili relative agli stessi.
Le doglianze oggetto del terzo e del quarto motivo, considerato che l’annullamento della sentenza impugnata Ł senza rinvio, sono assorbiti.
La conferma delle statuizioni civili quanto ai fatti oggetto del capo di imputazione sub A) comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalle parti civili, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti oggetto del capo 1) dell’imputazione per essere i reati improcedibili per mancanza di tempestiva querela e revoca le statuizioni civili adottate in relazione a detti fatti.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai fatti oggetto del capo A) dell’imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e conferma le statuizioni civili adottate in relazione a detti fatti.Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME