Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23847 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 21/11/1984
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità de l ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 febbraio 2025 il Tribunale di Roma, sezione direttissime in composizione monocratica, ha convalidato l’arresto disposto in flagranza di reato dalla Polizia giudiziaria, applicando una misura cautelare non detentiva a carico de ll’indagato NOME per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 comma primo n.4 e 8 bis cod. pen.
La contestazione cautelare ha ad oggetto il tentativo di furto in danno della persona offesa NOME COGNOME degli oggetti personali contenuti nella borsa di quest’ultima mentre viaggiava in metropolitana.
Il Giudice della impugnata ordinanza ha convalidato il provvedimento precautelare adottato di urgenza riconoscendo la flagranza di reato in una ipotesi di arresto previsto come obbligatorio.
Avverso il provvedimento di convalida ha proposto ricorso l’indagato , con atto sottoscritto dal difensore di fiducia contenente un unico motivo, con il quale ha dedotto l ‘ assenza di motivazione in relazione alla validità della querela sporta dalla persona offesa.
In particolare, dalla lettura della querela non risulta che la stessa sia stata ricevuta presso gli Uffici dei Carabinieri di Roma Salaria alla presenza di un interprete di lingua inglese. In sede di convalida l’operante ha confermato che la persona offesa parlava la lingua inglese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
In primo luogo, dalla lettura del verbale non risulta che la persona offesa abbia dichiarato di non conoscere la lingua italiana, ragion per cui non era necessaria la presenza di un traduttore durante la stesura dell’atto di querela.
E, comunque, anche nel caso in cui la denunciante non conoscesse l’italiano (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 370 del 23/11/2006, dep.2007, Ilie, Rv. 235848), poiché non sussiste l’obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall’indagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela, ostandovi peraltro il principio di tassatività fissato dall’art. 177 cod. proc. pen., nell’ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da persona verbalizzante che è in grado di raccoglierne le dichiarazioni.
A tal riguardo, anche di recente è stato precisato (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276 -01) che la mancata nomina di un interprete non è causa d’inutilizzabilità, né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 143-bis, cod. proc. pen., fondato sulla circostanza che sia la denuncia della persona offesa che il verbale delle sommarie informazioni rese da un’amica erano stati redatti dagli operanti direttamente in lingua italiana, traducendo dall’inglese).
Tanto premesso, nel caso di specie nessun vizio di nullità si ritiene sussistente nella stesura dell’atto di querela, atteso che, non essendo stata fatta menzione della non conoscenza della lingua italiana da parte della persona offesa, può desumersi che q uest’ultima la comprendesse e la parlasse oppure, analogamente all’ipotesi oggetto della pronuncia di legittimità sopra menzionata, che le sue dichiarazioni siano state riportate direttamente nella lingua italiana.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2025