Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9045 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9045 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D’UVA ANIELLO NOME
nato a MAIORI il DATA_NASCITA
PROTO GRAZIELLA
NOMENOME> nata a MINORI il DATA_NASCITA
parti civili nel procedimento c/
NOME COGNOME
NOMENOME9> nato a PRAIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 4 febbraio 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine al reato ex art. 646 cod. pen. per mancanza di valida querela, in quanto presentata da un socio accomandante e non dal socio accomandatario della società proprietaria del bene la cui indebita appropriazione era stata contestata.
Hanno proposto ricorso le parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge sotto diversi profili.
In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la inammissibilità della richiesta in quanto la querela era stata allegata all’atto di costituzione delle parti civili ed era confluita nel fascicolo del dibattimento, venendo utilizzata con l’accordo di tutte le parti “anche ai fini istruttori”.
In secondo luogo, l’addebito mosso all’imputato (appropriazione del banco bar frigorifero) era all’epoca perseguibile d’ufficio in ragione della sussistenza dell’aggravante ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., costituita dalla violazione dell’obbligo di custodia connesso al rapporto locativo pendente, cosicché erroneamente è stata dichiarata la improcedibilità dell’azione penale per difetto di una valida querela.
Infine, la querelante NOME COGNOME era inserita nella ragione sociale della sRAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, essendosi così determinata in capo alla stessa l’acquisto della qualità di socio accomandatario (artt. 2314 e 2318 cod. civ.), circostanza confermata dalla sua sottoscrizione, su delega del socio accomandatario, della scrittura privata di risoluzione consensuale del ramo d’azienda del 21 ottobre 2013, con incasso delle somme ivi indicate, ulteriormente dimostrativa dell’adozione da parte del socio accomandante di un atto proprio della gestione sociale della società.
NOME COGNOME, pertanto, era legittimata a presentare la querela, al pari di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice, a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 2318 cod. civ., senza la necessità di una indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, conferitigli ex lege.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale, la difesa delle parti civili ricorrenti e quella dell’originario imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.
Preliminarmente va riconosciuto l’interesse delle parti civili a impugnare la sentenza con la quale la Corte di appello, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME per mancanza di querela.
Nel caso di cui si tratta vi è stato un accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo grado all’esito del quale l’imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, quali potrebbero conseguire un vantaggio in caso di riforma della sentenza impugnata con l’affermazione, sia pure ai soli fini civili, della responsabilità del danneggiante.
Come efficacemente chiarito in una recente pronunzia di questa Corte (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Faraone, Rv. 282121), questa ipotesi differisce radicalmente da quella esaminata dalle Sezioni Unite, che hanno ravvisato l’assenza di interesse a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, emessa dal giudice di primo grado, stante la impossibilità per la parte civile di ottenere «con l’impugnazione l’affermazione di responsabilità dell’imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza d impugnazione sul punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto» (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 253242), in quanto la cognizione penale si era limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito.
Ciò premesso, va rilevata innanzitutto la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
La circostanza che la querela, con l’accordo di tutte le parti processuali, fosse stata inserita nel fascicolo per il dibattimento e dichiarata utilizzabile anche a fini probatori non poteva avere una efficacia sanante di eventuali vizi e non
esonerava il Tribunale dal verificare la validità e tempestività della querela stessa, vale a dire la sussistenza di una causa di procedibilità, in mancanza della quale, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., il giudice, anche d’ufficio, è tenuto dichiarare improcedibile l’azione penale.
E’ privo di fondamento anche il secondo motivo, con il quale pure si è richiamato un corretto principio di diritto: in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2, de medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela (non necessario in caso di costituzione di parte civile), trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione in modo tardivo o irrituale, atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, COGNOME, Rv. 283793; Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465).
Tuttavia, detto principio non è pertinente nel caso di specie, in quanto il reato ex art. 646 cod. pen. era procedibile a querela all’epoca del fatto, non essendo stata ritenuta da entrambi i giudici di merito l’aggravante ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., ammesso che la stessa fosse stata contestata in fatto (il che pare opinabile, alla luce delle precisazioni contenute nella sentenza Sorge delle Sezioni Unite in ordine alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative).
I ricorrenti, senza proporre alcun motivo inerente a detta circostanza, ne hanno affermato la sussistenza senza prendere atto che essa non era stata applicata dai giudici di merito, che pure non l’hanno esclusa, non avendola neppure considerata contestata in fatto.
Non è fondato neppure l’ultimo motivo, nel quale sono stati sovrapposti due piani che invece devono rimanere distinti.
Un conto, infatti, è la responsabilità nei confronti dei terzi che consegue in capo al socio accomandante il quale consenta che il proprio nome sia inserito nella ragione sociale (art. 2134, secondo comma, cod. civ.) ovvero compia atti di gestione o amministrazione della società, altro conto è l’individuazione della legale rappresentanza della società (e quindi la legittimazione a presentare querela in nome e per conto della stessa) che non può discendere da dette circostanze, in assenza di una specifica previsione normativa: la giurisprudenza
civile citata dalla difesa, infatti, riguarda il primo aspetto (quello della estensione della responsabilità nei confronti dei terzi) e non già il secondo (quello della legale rappresentanza).
All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 febbraio 2023.