Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9626 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno confermava la condanna di NOME COGNOME per i delitti di truffa e sostituzione di persona; si contestava alla stessa di avere proposto sull piattaforma “Subito.it” l’affitto di una casa indipendente, con giardino, ubicata in Sardegna nella località di Arzachena, dichiarando falsamente di chiamarsi “NOME” e facendosi versare, a titolo di caparra, la somma di trecentonovanta euro.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 640 e 494 cod. pen.) e vizio di motivazione: gl argomenti posti dalla Corte d’appello a fondamento della conferma di responsabilità sarebbero insufficienti; invero l’accertamento della titolarità sia della scheda telefonic che del conto sul quale era stata versata la somma a titolo di caparra venivano effettuati dalla persona offesa che aveva rinvenuto i dati attraverso un forum esistente su Internet;
2.2. violazione di legge (art. 120 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al tempestività e validità della querela: questa non recherebbe alcun timbro di deposito, sarebbe indirizzata alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ferrara, senza l’allegazione di alcun documento di riconoscimento e senza alcuna attività di identificazione da parte dell’organo ricevente; a ciò si aggiungeva che i fatti contestati venivano commessi il 20 dicembre 2016, sicché anche a voler ritenere che la consapevolezza dell’illecito fosse intervenuta il 29 Aprile del 2017 la stessa avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 luglio 2017, mentre la Corte indicava genericamente che la querela era stata presentata nel “luglio 2014”, senza specificare il giorno;
2.3. violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all’enti dell’aumento per continuazione: si riteneva che non sarebbero state prese in considerazione le doglianze proposte con l’atto di appello per contenere la sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolv nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa d perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiz raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percors argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura.
Segnatamente: la Corte ha rilevato che, nonostante non fossero state raccolte le testimonianze di coloro che seguirono le indagini sull’intestazione dell’utenza cellulare e della carta postepay sulla quale era confluito il bonifico operato dal querelante, era stat
acquisita consensualmente la documentazione da cui risultava, in modo incontrovertib che l’utenza utilizzata dalla persona che aveva consumato la truffa era intestata a COGNOME, così come la postepay.
Si trattava di elementi che la Corte riteneva, con giustificazione razionale, suf per confermare la responsabilità, anche tenuto conto dell’assenza di element indicavano la possibilità di valutazioni alternative.
1.2. Il secondo motivo che deduce l’illegittimità della querela a causa della m identificazione del querelante da parte dell’organo ricevente è manifestamente infon
Il collegio riafferma che non è causa di invalidità, dando invece luogo ad una irregolarità irrilevante ai fini della procedibilità dell’azione penale, l’omessa iden da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che propone o deposita la querela, ugualmente certo che l’atto provenga dal soggetto legittimato (Sez. 2, n. 437 11/11/2010; Tagliatela Rv. 248683 – 01; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, 255584 – 01).
La ratio legis dell’art. 337 c.p.p. consiste, indubbiamente, nell’evitare che si met moto un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da p della persona offesa: da qui le formalità previste dalla citata norma. Nessuna dispos però, prevede ne’ la nullità della querela, ne’ l’improcedibilità, in caso manchino le previste. Ed allora, se si considera che costituiscono principi generali dell’ordi processuale sia il principio della conservazione degli atti che quello del favor quaerelae, ne deriva che l’atto può conseguire il suo effetto (ossia la pretesa punitiva) ove ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato.
Nel caso in esame la Corte territoriale rilevava che non vi erano dubbi sulla id del querelante considerato che questi aveva reso testimonianza nel corso del dibattim di primo grado.
La Corte, ha valutato, altresì, la tempestività della querela, rilevando che l era stata presentata nel luglio 2014: tale valutazione non può essere rivisitata da di cassazione, tenuto conto che il ricorrente non ha allegato l’atto del quale co legittimità, in violazione del principio di autosufficienze del ricorso (tra le altr 35164 del 08/05/2019 – dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432).
Peraltro le contestazioni sulla tardività sono generiche e si fondano sul fatt indagini sarebbero state “avviate” – il che non significa che siano state “concluse aprile 2014.
1.3. Anche l’ultimo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena con spe riferimento all’entità dell’aumento per la continuazione, non supera la so ammissibilità.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una esaus motivazione in ordine alla conferma del trattamento sanzioNOMErio, ribadendo la meritevolezza delle attenuanti generiche, la impossibilità di valorizzare la co successiva al reato, la allarmante gravità della condotta, indicativa di una propensione alla consumazione di reati commessi con frode e contro il patrimoni circostanze tutte che ostavano ad un ridimensionamento del trattamento sanzioNOMErio dunque, anche al contenimento dell’aumento per la continuazione (pag. 7 della sente impugnata).
Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 9 febbraio 2024.