Querela Presente: Inammissibile il Ricorso Basato sulla sua Assenza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di procedibilità dell’azione penale. Quando un ricorso si fonda sulla presunta mancanza di una querela, ma l’atto è formalmente e sostanzialmente presente nel fascicolo processuale, l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di un’attenta verifica degli atti prima di adire la Suprema Corte.
Il Contesto del Ricorso: La Querela in Discussione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di violenza privata, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il difetto della condizione di procedibilità. Nello specifico, la difesa sosteneva che mancasse un atto qualificabile come querela, indispensabile per procedere legalmente per il reato contestato.
Nonostante una memoria difensiva depositata per insistere sull’accoglimento delle proprie tesi, la strategia processuale si è rivelata infruttuosa di fronte all’evidenza documentale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha liquidato il motivo di ricorso come “manifestamente infondato”. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: La Presenza Formale e Sostanziale della Querela
Il fulcro della decisione risiede nella possibilità, per la Corte di Cassazione, di accedere direttamente agli atti del fascicolo processuale quando il vizio denunciato è di natura procedurale, come nel caso della mancanza di una condizione di procedibilità. Eseguita questa verifica, i giudici hanno constatato la presenza di un documento che fugava ogni dubbio.
L’atto in questione non solo era formalmente intitolato “querela“, ma, aspetto ancora più decisivo, conteneva al suo interno “esplicitamente la richiesta di perseguire il responsabile del reato”. Questa duplice constatazione, formale e sostanziale, ha reso l’argomentazione della difesa palesemente infondata e, di conseguenza, il ricorso inammissibile. La Corte ha quindi affermato che non vi era alcun difetto di procedibilità, poiché la volontà della persona offesa di ottenere giustizia era stata espressa in modo chiaro e conforme alla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia come i motivi di ricorso basati su vizi procedurali debbano essere supportati da una reale assenza dell’atto contestato, e non da una mera interpretazione difensiva. In secondo luogo, ricorda che la Corte di Cassazione ha il potere di verificare direttamente la documentazione in questi casi, rendendo i ricorsi pretestuosi un’opzione rischiosa e costosa. Infine, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, contribuendo a preservare l’efficienza del sistema giudiziario.
È possibile impugnare una sentenza sostenendo la mancanza della querela?
Sì, è possibile, ma se la Corte di Cassazione, esaminando gli atti, verifica che la querela è presente sia formalmente che sostanzialmente (contenendo cioè la richiesta di punizione), il ricorso verrà dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
La Corte di Cassazione può sempre esaminare gli atti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non riesamina i fatti. Tuttavia, può accedere agli atti del fascicolo quando il motivo del ricorso riguarda un errore processuale (error in procedendo), come la presunta assenza di una condizione di procedibilità, per verificare direttamente la fondatezza della censura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37585 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di violenza privata;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, articolando un unico motivo di ricorso a mezzo del quale deduce la mancanza di un atto qualificabile come querela e il conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità in ordine a reato contestato;
che la difesa dell’imputato ha depositato, il 14 ottobre 2025, una memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso;
che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall’esame degli atti del fascicolo (al quale questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato) è presente un atto che, non solo è formalmente denominato querela, ma contiene esplicitamente la richiesta perseguire il responsabile del reato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorren condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Ti
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