Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusion scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato le proprie conclusioni, con le quali ha insisti ragione di ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME NOMENOME tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazion avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 24 ottobre 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, resa nel giudizio abbreviato, che, previa concessione dell attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo aveva ritenuto responsab
del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., 61 n. 7 cod. pen., comme 31 ottobre 2020 in danno del supermercato RAGIONE_SOCIALE di Castione Andevenno.
L’atto di impugnazione è stato affidato ad un solo motivo, inteso 3 denunciare violazione di legge in relazione alla mancanza di una valida querela – comunque non intervenuta in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 85 del D. Igs. n. 150 del 2022 – sporta dal resp della sicurezza del punto vendita del supermercato in assenza della prova del previo conferimento di una rituale procura speciale, peraltro smentita dalla . visura camerale societaria allegata al ricorso di legittimità.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il collegio condivide l’orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale “ai f della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il responsabile de sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzi qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla nor incriminatrice” (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, COGNOME, Rv. 275342, che ribadisce i prin espressi da Sez. U n. 40354 del 18/07/2013, NOME, Rv. 255975).
Peraltro, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsio all’art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già prova della veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto, con la conseguenza c detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez.2, n. 23534 de 18/04/2019, Diaz Acuna, Rv.276663).
Risulta per tabulas ma la circostanza è ammess.;a nel corpo dell’atto di impugnazione – che COGNOME NOMENOME autore della denuncia-querela sporta oralmente dinanzi alla polizia giudiziaria, si sia qualificato come responsabile alla sicurezza del supermercato, con delega a promuovere querela per suo conto.
E, per contrastarne la tenuta validante, non potrebbe comunque assurgere al rango di prova appagante la visura camerale ordinaria della società di riferimento, allegata dalla difes ricorso per cassazione, per diversi ordini di ragioni: essa, a differenza di quella st “fotografa” le informazioni attuali della struttura dell’impresa, mentre i fatti ogge procedimento penale risalgono ad oltre tre anni prima rispetto alla data di proposizione d
ricorso; la visura camerale non possiede valore di certificazione (Cass. civ. sez. L 11/02/20 n. 3026, Rv. 630611); e, infine, il conferimento del potere di promuovere querela per cont dell’ente può avvenire anche con la predisposizione di semplice delega ad un dipendente proveniente, a certe condizioni, da un procuratore speciale, come più volte affermato dall giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n.40981 del 06/10/2009, Provasi, Rv. 245231), di tal che un tale atto, che attiene al normale funzionamento di un’attività commerciale, non incluso, di regola, tra le informazioni principali di un assetto organizzativo imprendito complesso, fornite attraverso il registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigpere estensore
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