Querela e inammissibilità del ricorso: la Cassazione fa chiarezza
La validità della querela rappresenta una condizione di procedibilità essenziale nel sistema penale italiano. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui la difesa contestava l’assenza di tale atto, portando a una decisione che sottolinea l’importanza della precisione nei motivi di ricorso.
I fatti di causa
La vicenda nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unica doglianza sollevata dalla difesa riguardava la presunta improcedibilità dell’azione penale. Secondo la tesi della ricorrente, il procedimento non avrebbe dovuto avere luogo a causa della mancanza di una valida querela sporta dalla persona offesa. Tale eccezione, se fondata, avrebbe comportato l’annullamento della condanna per difetto di una condizione di procedibilità.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa sul rilievo che il motivo addotto fosse privo di specificità e manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come la denuncia di violazione di legge fosse palesemente smentita dai documenti già acquisiti nel fascicolo processuale. Non solo la querela era stata regolarmente depositata in una data precisa, ma la persona offesa aveva manifestato ulteriormente la propria volontà punitiva costituendosi come parte civile nel processo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nel principio di auto-evidenza degli atti processuali. La Corte ha osservato che la difesa non può limitarsi a una contestazione generica sulla querela quando i verbali di primo e secondo grado ne attestano chiaramente l’esistenza e la regolarità. La manifesta infondatezza deriva dal fatto che la doglianza ignorava elementi documentali certi, rendendo il ricorso un mero tentativo dilatorio privo di basi giuridiche solide. La costituzione di parte civile è stata interpretata come un’ulteriore conferma della volontà della vittima di perseguire il reato.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la normativa vigente, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che le eccezioni procedurali relative alla querela devono essere ancorate alla realtà degli atti, pena severe sanzioni per l’instaurazione di ricorsi pretestuosi.
Cosa accade se si contesta la mancanza di querela senza prove?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La costituzione di parte civile sostituisce la querela?
No, ma la costituzione di parte civile conferma la volontà della persona offesa di procedere penalmente, rafforzando la validità della querela già presentata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, la legge prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41634 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico, stringato motivo di ricorso, che contesta l’improcedibilità per mancanz di querela, è privo di specificità e manifestamente infondato perché denunzia una violazione legge palesemente smentita dagli atti processuali, in quanto dagli atti emerge sia la forma proposizione della querela in data 14 ottobre 2018 da parte di NOME COGNOME (cfr. anche pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza di appello), sia pure la costituzi di quest’ultimo come parte civile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
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