Querela: quando il ricorso è inammissibile
La validità della querela rappresenta una condizione di procedibilità essenziale nel processo penale. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione, ribadendo che la contestazione della sua esistenza o validità non può limitarsi a una generica riproposizione di quanto già discusso nei gradi precedenti. Il mancato rispetto dei requisiti di specificità del ricorso porta inevitabilmente alla sua inammissibilità.
L’importanza della specificità nel ricorso
Il caso esaminato riguarda un imputato che ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando un vizio di motivazione e la violazione di legge in merito al mancato riconoscimento del difetto di querela. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi in appello.
La funzione della critica argomentata
Un ricorso per Cassazione non può limitarsi a ignorare le risposte fornite dai giudici di secondo grado. Deve invece contenere una critica puntuale e specifica, capace di scardinare il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il motivo di ricorso viene considerato apparente e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che la verifica della validità della querela e della sussistenza della condizione di procedibilità costituisce una valutazione di fatto. Tale accertamento spetta esclusivamente ai giudici di merito. Il sindacato della Cassazione è limitato esclusivamente alla verifica della tenuta logica della motivazione. Se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente e non contraddittorio perché la querela debba considerarsi valida, la Cassazione non può entrare nel merito della decisione per sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo evidenziare lacune logiche o omissioni gravi, limitandosi a riproporre la propria tesi difensiva già bocciata.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso: il ricorso che non si confronta direttamente con le motivazioni della sentenza d’appello è destinato all’inammissibilità. Oltre al rigetto del ricorso, tale condotta processuale comporta sanzioni pecuniarie significative, come la condanna al pagamento delle spese e di una somma verso la Cassa delle Ammende. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento sottolinea la necessità di una difesa tecnica che sappia andare oltre la semplice ripetizione degli argomenti, puntando su una critica analitica e strutturata dei provvedimenti giudiziari.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata.
La Cassazione può rivalutare la validità di una querela?
No, la validità della querela è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e non può essere riesaminata se la motivazione è logica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48638 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizz inammissibilità o decadenza in ordine al mancato riconoscimento del difetto querela e della condizione di procedibilità, è indeducibile poiché fonda motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedo appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolv la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in alla validità della querela sporta e alla conseguente valida esistenza condizione di procedibilità prescritta dalla legge); la decisione sul peraltro, costituisce una valutazione di fatto che esula dal perimetro del g di legittimità, se non omessa, contraddittoria o manifestamente illogica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.