Querela per Truffa: Chi Può Sporgerla? La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21115/2024) affronta un tema cruciale per chiunque gestisca un’attività commerciale: la validità della querela per truffa sporta da un dipendente. La decisione, pur concludendosi con l’estinzione del reato per prescrizione, stabilisce principi di diritto fondamentali sulla legittimazione ad agire in giudizio, offrendo importanti spunti di riflessione per commercianti e professionisti del settore.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di truffa ai danni di un tabaccaio e di ricettazione. L’imputato, dopo la conferma della responsabilità in appello, ricorreva in Cassazione sollevando due questioni principali. In primo luogo, eccepiva un vizio di procedura: la mancanza di una valida condizione di procedibilità per il reato di truffa. Sosteneva che la querela non fosse valida, richiamando il caso di una coimputata, giudicata separatamente, che era stata prosciolta proprio per questo motivo. In secondo luogo, lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché i giudici d’appello, nel rideterminare la pena, avevano aumentato la sanzione pecuniaria per il reato di truffa.
Validità della Querela per Truffa e Orientamento della Corte
Il cuore della pronuncia della Suprema Corte riguarda il primo motivo di ricorso. La difesa sosteneva che la querela, non essendo stata firmata dal legale rappresentante dell’esercizio commerciale, fosse inefficace. La Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi, confermando un orientamento giuridico consolidato. Secondo gli Ermellini, il potere di sporgere querela non è una prerogativa esclusiva del legale rappresentante della società. Al contrario, tale diritto spetta anche al gestore o al personale addetto al negozio che, operando in nome e per conto dell’impresa, si assume in prima persona la responsabilità delle operazioni commerciali, inclusa la vendita dei prodotti.
La Corte ha specificato che chi gestisce la vendita e commercializza i beni oggetto del reato è legittimato a presentare la querela, indipendentemente da una formale investitura di poteri di rappresentanza legale. Questa interpretazione estensiva garantisce una tutela più immediata ed efficace contro i reati che danneggiano le attività commerciali.
L’Effetto della Prescrizione sul Giudizio
Nonostante la Corte abbia ritenuto infondata la questione sulla validità della querela, non l’ha giudicata ‘manifestamente’ infondata. Questa sottile ma decisiva distinzione ha permesso ai giudici di procedere con la valutazione di un altro aspetto: la prescrizione del reato. Poiché erano trascorsi più di otto anni dalla data dei fatti, e dato che il reato di truffa in questione era semplice (non aggravato dalla recidiva, già esclusa in appello), il termine di prescrizione di sette anni e mezzo era ampiamente superato. Di conseguenza, la Corte ha dovuto dichiarare l’estinzione del reato di truffa.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza si articola su due binari paralleli. Da un lato, la Corte ribadisce con forza il principio giurisprudenziale secondo cui la querela per truffa è validamente presentata anche dal personale di un negozio. Questa posizione si fonda sulla necessità di tutelare chi, di fatto, subisce le conseguenze dirette del reato e gestisce l’attività commerciale. L’esercizio del diritto di querela è visto come un atto di gestione che rientra nelle responsabilità di chi opera quotidianamente nel punto vendita. D’altro canto, la Corte applica rigorosamente la normativa sulla prescrizione. Poiché la questione sollevata dall’imputato non era preclusiva del giudizio (ovvero, non era palesemente infondata al punto da rendere inammissibile il ricorso), la Cassazione ha il dovere di rilevare d’ufficio le cause di estinzione del reato maturate nel frattempo. L’annullamento della condanna per truffa ha reso superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius, che è stato quindi dichiarato assorbito.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda il reato di truffa, dichiarandolo estinto per prescrizione. Ha quindi eliminato la pena corrispondente e ha rideterminato la sanzione finale per il solo reato residuo di ricettazione. La sentenza offre due importanti lezioni: la prima è che le aziende possono sentirsi più sicure, sapendo che i loro dipendenti e gestori hanno il potere di agire prontamente contro le truffe; la seconda è un monito sull’importanza dei tempi della giustizia, il cui decorso può portare all’estinzione dei reati, vanificando in parte il percorso processuale.
Chi può validamente sporgere una querela per truffa ai danni di un negozio?
Non solo il legale rappresentante dell’impresa, ma anche il gestore o il personale addetto all’esercizio commerciale che ha la responsabilità delle operazioni di vendita, anche senza una formale investitura di poteri di rappresentanza.
Cosa accade se un reato si prescrive mentre il processo è in corso di giudizio in Cassazione?
Se il ricorso non è inammissibile o manifestamente infondato, la Corte di Cassazione ha l’obbligo di rilevare la prescrizione e dichiarare l’estinzione del reato, annullando la relativa condanna.
Perché la Corte non ha esaminato la presunta violazione del divieto di “reformatio in peius”?
Perché tale motivo di ricorso è stato considerato ‘assorbito’. Poiché la condanna per il reato di truffa è stata annullata a causa della prescrizione, non era più necessario valutare se la pena pecuniaria per quel reato fosse stata illegittimamente aumentata in appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21115 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’appello competente per nuovo giudizio; ricorso deciso con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Trento ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, escludendo la recidiva e rideterminando la pena ma confermando nel resto l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di truff danni di un tabaccaio e di ricettazione.
Con il ricorso si deduce innanzi tutto violazione di legge e carenza ich motivazione in relazio al motivo aggiunto dedotto con apposita memoria conclusionale in grado d’appello con cui si evidenziava l’intervenuto proscioglimento della correa (giudicata separatamente) per mancanza di querela in relazione al reato di truffa.
Con un secondo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius poiché la Corte d’appello, nel rideterminare la pena, ha disposto un aumento della stessa per il reato satell (truffa), con riferimento alla componente pecuniaria.
Hanno inviato memorie conclusionali per PEC tanto la difesa dell’imputato, insistendo per l’accoglimento del ricorso, quanto il sostituto Procuratore Generale, chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta una questione non manifestamente infondata. Sul tema sottoposto alla valutazione di questa Corte (ed ancor prima, della Corte d’a Trento, che, sul punto, ha omesso ogni decisione nonostante le conclusioni assunte su nella memoria inviata all’epoca per PEC dalla difesa dell’imputato) della sussist condizione di procedibilità per il reato di truffa, il Collegio intende in questa l’orientamento ermeneutico consolidato per cui l’esercizio del potere di querel prerogativa esclusiva del legale rappresentante del soggetto truffato e che conseguen pur in assenza di sottoscrizione dell’atto di parte ad opera dello stesso, l’atto di essere validamente formulato dal personale addetto al negozio, come nel caso di spec 2, n. 37012 del 30/06/2016 Miari Rv. 267914 – 01) poiché il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell’esercizio commerciale che, indipendentemente dalla investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell’impresa fornitrice i ben reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesim
Non si ritiene pertanto condivisibile la soluzione adottata dal Tribunale di Trento ne ‘parallelo’ a carico di NOME COGNOME. Tuttavia, su tale premessa, sarebbe illogi manifestamente infondata la questione proposta che è semplicemente infondata e, come non preclusiva del giudizio di Cassazione (art.606 comma 3 c.p.p.). Con la conseguen dato il tempo decorso dall’epoca del fatto (oltre 8 anni e 8 mesi) il reato di truf come semplice e non aggravato dalla recidiva, esclusa in secondo grado, deve ritenersi essendo decorso il termine di prescrizione, pur se interrotto, di sette anni e mezzo.
Deve quindi procedersi alla rideternninazione della pena per il reato residuo nella irrogata dal giudice d’appello per la ricettazione (2 anni di reclusione ed C 600,00 di riduzione alla pena indicata nel dispositivo a seguito della scelta del rito abbreviat motivo di ricorso è assorbito, riguardando la violazione del divieto di reformatio in peius per una porzione di pena non più applicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di truffa di cui al capo A per prescrizione, elimina la relativa pena e ridetermina la pena per il reato di ricet al capo B) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed 400,00 di multa.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2024
Il Conliglierestensore
GLYPH DEPOSITATO IN CANCELLARIA
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