Querela per Furto: L’Importanza della Prova Documentale nel Processo
La querela per furto rappresenta un elemento cardine nel diritto processuale penale, essendo la condizione necessaria per procedere in molti casi di reati contro il patrimonio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un ricorso si fonda sulla presunta assenza di tale atto. Il caso dimostra come un’affermazione fattuale errata possa portare non solo al rigetto del ricorso, ma a una sua declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Tentato Furto Aggravato
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, pur ricalcolando la pena in senso più favorevole grazie al riconoscimento di circostanze attenuanti.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico e specifico motivo: la violazione dell’articolo 624 del codice penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere il reato procedibile d’ufficio, poiché mancava agli atti la fondamentale querela per furto da parte della persona offesa. Di conseguenza, si chiedeva l’annullamento della sentenza per un vizio di procedibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ruolo della Querela per Furto
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile perché manifestamente infondato. La decisione, sebbene concisa, è estremamente chiara nel suo principio.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i giudici di legittimità hanno accertato che agli atti del processo era presente una rituale e valida querela sporta dalla persona offesa. L’intero castello accusatorio del ricorso si basava, quindi, su un presupposto di fatto palesemente errato. L’affermazione della mancanza della querela si è rivelata non corrispondente alla realtà documentale del fascicolo processuale.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due importanti conseguenze per l’imputato. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o superficiali.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie ma incisive. La Corte di Cassazione non entra nel merito della discussione sulla procedibilità del furto aggravato, poiché il punto focale è un altro: la verifica dei fatti. Il compito della Corte, in questo caso, è stato quello di controllare la veridicità dell’affermazione posta a fondamento del ricorso.
La difesa sosteneva l’assenza di un documento; la Corte ha semplicemente verificato che il documento c’era. Questo rende il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’, ovvero privo di qualsiasi base fattuale e giuridica su cui potersi sostenere. Non si tratta di un’interpretazione errata di una norma, ma di un’errata rappresentazione della realtà processuale. La decisione sottolinea che un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi concreti e verificabili, non su affermazioni che possono essere facilmente smentite da un semplice esame degli atti.
Conclusioni
Questa pronuncia, pur nella sua brevità, offre una lezione fondamentale: la diligenza nella preparazione di un’impugnazione è cruciale. Basare un ricorso su una presunta mancanza documentale senza aver verificato con certezza il contenuto del fascicolo processuale è un errore che può costare caro. La decisione ribadisce che la Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. Un ricorso basato su un presupposto fattuale inesistente non ha alcuna possibilità di successo e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna a sanzioni economiche che aggravano la posizione del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente basava la sua difesa sulla presunta assenza della querela della persona offesa, ma la Corte di Cassazione ha verificato che, al contrario, una valida querela era regolarmente presente agli atti del processo.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale era la violazione dell’art. 624 c.p., sostenendo che il reato di tentato furto aggravato non fosse procedibile per mancanza della querela della persona offesa. Chiedeva quindi l’annullamento della sentenza per questo vizio procedurale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11100 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la della Corte di appello di Bologna che – in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Modena per avere riconosciuto con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche, unitamente alla già concessa attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., e conseguentemente rid terminato la pena – ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di tentato furto aggravato.
Con l’unico motivo sollevato, deduce violazione dell’art. 624, comma 3, cod. pen. per aver la Corte di appello ritenuto il reato procedibile d’ufficio. Il rico chiede, pertanto, che la sentenza impugnata sia annullata per mancanza della querela della persona offesa.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Diversamente da quanto assume il ricorrente, risulta agli atti rituale e valida querela della per offesa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Preidt