Querela per furto: chi può presentarla in un supermercato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di tentato furto in un supermercato, fornendo chiarimenti cruciali sulla validità della querela per furto sporta dal personale di vigilanza. La decisione ribadisce principi consolidati e offre spunti di riflessione sulla procedibilità di questo tipo di reati e sui limiti dei motivi di ricorso in sede di legittimità. Analizziamo i fatti e le conclusioni della Corte.
I fatti del caso e il ricorso in Cassazione
Una donna veniva condannata in primo e secondo grado per il delitto di tentato furto, commesso all’interno di un esercizio commerciale. La sua intenzione era quella di impossessarsi di generi alimentari, ma il suo piano veniva sventato dall’intervento degli addetti alla vigilanza.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Carenza della condizione di procedibilità: Secondo la difesa, la querela per furto sporta dai due addetti alla vigilanza non era valida, poiché questi non avrebbero avuto la legittimazione a proporla.
2. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la condotta non fosse idonea a configurare il tentativo, basandosi su un presunto travisamento delle prove.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La legittimità della querela per furto del responsabile sicurezza
Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Richiamando un proprio precedente consolidato, ha affermato che, ai fini della procedibilità per un furto in un supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è pienamente legittimato a proporre querela.
Questa legittimazione non dipende dal possesso di poteri di rappresentanza legale del proprietario, ma deriva dalla sua posizione di titolare della detenzione qualificata della merce in custodia. Il bene giuridico protetto dalla norma sul furto comprende infatti non solo la proprietà, ma anche la detenzione. Pertanto, chi esercita un potere di fatto qualificato sulla cosa, come il responsabile della sicurezza, ha il diritto di attivarsi per la sua tutela penale.
La valutazione sul tentativo e sulla tenuità del fatto
Anche gli altri due motivi sono stati respinti dalla Corte.
Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa costituivano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte di merito. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità non è consentito. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato il principio della prognosi postuma, valutando l’idoneità degli atti dal punto di vista dell’imputata al momento dell’azione, senza che rilevasse il fatto di essere stata immediatamente notata.
Infine, il terzo motivo è stato giudicato in parte riproduttivo di censure già vagliate e in parte manifestamente infondato. La Corte di merito aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. qualificando la condotta come abituale, alla luce dei numerosi precedenti penali per furto a carico dell’imputata. La presenza di reati della stessa indole costituisce, infatti, un carattere ostativo all’applicazione di tale causa di non punibilità.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su argomenti giuridici solidi e coerenti con la propria giurisprudenza. La motivazione principale sul primo punto è che il responsabile della sicurezza, in quanto detentore qualificato, è persona offesa dal reato di furto e, di conseguenza, ha pieno titolo a sporgere querela. Per gli altri motivi, la Corte ha ribadito i limiti del proprio sindacato, che non può estendersi a una nuova valutazione del merito dei fatti, e ha confermato che la condotta abituale, desumibile dai precedenti penali, impedisce di considerare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
Conclusioni
La decisione in esame consolida un principio di notevole importanza pratica: il personale addetto alla sicurezza nei supermercati e in altri esercizi commerciali può validamente presentare una querela per furto. Questo rafforza gli strumenti di tutela contro i furti e chiarisce che non è necessaria una delega formale da parte del legale rappresentante della società proprietaria. Inoltre, l’ordinanza serve da monito: i precedenti penali per reati della stessa indole hanno un peso determinante nell’escludere benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto, delineando un percorso di maggiore rigore per chi reitera condotte illecite.
Il responsabile della sicurezza di un supermercato può sporgere querela per un tentato furto?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela in quanto è titolare della ‘detenzione qualificata’ della merce, che rientra nel bene giuridico protetto dalla norma sul furto.
Perché il motivo di ricorso sulla presunta inidoneità degli atti è stato respinto?
È stato respinto perché considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di Cassazione, cosa non consentita. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva giudicato gli atti idonei a configurare il tentativo di furto.
Perché all’imputata non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché la sua condotta è stata ritenuta ‘abituale’ a causa dei suoi plurimi precedenti penali specifici per furto. La legge prevede che l’abitualità del comportamento sia una causa ostativa all’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1240 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1240 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ha ridetermiNOME nell misura ritenuta di giustizia la pena a lei inflitta per il delitto di tentato f contestato per aver compiuto, al fine di trarne profitto, atti idonei diretti in mod non equivoco al fine di impossessarsi di alcuni generi alimentari in un supermercato, non riuscendo nel proprio intento per l’intervento degli addetti alla vigilanza;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge poiché la Corte avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento per carenza di condizione di procedibilità, non essendo possibile considerare quali istanze di punizione validamente espresse gli atti sottoscritti dai sigg. COGNOME e COGNOME, inficiati da una serie di criticità sostanziali e vizi formali quale, in primo luogo carenza di una effettiva legittimazione a proporla in capo ai medesimi, responsabili a diverso titolo della vigilanza nell’esercizio – è manifestamente infondato poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «Ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 – 01);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la condotta posta in essere dalla ricorrente non potrebbe essere in alcun modo sorretta dal requisito dell’idoneità, e la ricostruzione dell’accaduto si baserebbe su un palese travisamento delle prove, stante la chiarezza del compendio probatorio a favore della tesi assolutoria – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha correttamente svolto il giudizio di prognosi postuma con riferimento alla situazione che si presentava all’imputata al momento del compimento degli atti, non rilevando a tal fine la circostanza che la stessa fosse stata immediatamente notata;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – non è consentito in sede di legittimit in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha qualificato la condotta come abituale alla luce dei plurimi precedenti penali per furto, nonché manifestamente infondato stante il carattere ostativo della precedente commissione di tali reati della stessa indole (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025.