Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7286 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7286 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GLYPH
(CUBA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha conferm la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale il 30 ap che ha dichiarato non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., NOME COGNOME reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, connma 1, n. 4, cod. pen., così dive qualificato il fatto in imputazione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imp mediante l’articolazione di un unico motivo con cui ha dedotto contraddittor manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 337 cod. proc. denuncia orale della persona offesa, di cui dà atto il verbale di arresto, costituire una valida querela; questa avrebbe invece richiesto un esplicito atto sottoscritto dalla persona offesa.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ric rigettato.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. A seguito dell’entrata in vigore del 30 dicembre 2022, n. 150, il reato di furto, nel presente caso aggravato a dell’art. 625, connnna 1, n. 4, cod. pen., è divenuto perseguibile a querela procedendosi d’ufficio solo se la persona offesa è incapace, per età o per inf ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7), salvo che commesso su cose esposte alla pubblica fede, e al n. 7-bis (art. 624, comma 3, cod. pen.). Nella fattispecie di cui si tratta, dal verbale di arresto emerge che l offesa, nella circostanza impegnata in una visita medica presso il RAGIONE_SOCIALE ove esercitava l’attività di medico, produceva solo “una denuncia orale, esprimen propria volontà di perseguire penalmente la donna, in oggetto generalizzata…”. 337 cod. pen., nel disciplinare le formalità della querela, stabilisce al connma presentata con atto scritto, la dichiarazione che la contiene debba essere sott dalla parte (così come prescritto dall’art. 333 cod. pen. in tema di denuncia dei privati, norma richiamata dal predetto comma 1 dell’art. 337); mentre al co 2 stabilisce che la dichiarazione di querela, proposta oralmente, debba essere ra in un verbale dalla medesima parte sottoscritto. Nel caso di specie, la querel della persona offesa si è risolta nella espressione di una mera intenzione di p senza che essa si sia tradotta in un atto formale regolarmente sottoscritto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non può ess proseguita per mancanza di querela.
Così deciso il 29 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pregidente