Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 13 gennaio 2023 il Tribunale dell’Aquila visti gli artt. 530 cod.proc.pen. e 131 bis cod.pen. ha assolto NOME dal reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 cod.pen.
Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in quanto il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 529 cod.proc.pen. per mancanza della necessaria condizione di procedibilità essendo stata la querela sporta da NOME, all’epoca del fatto dipendente della società RAGIONE_SOCIALE
Nella disamina della questione prospettata si impone, prioritariamente, la verifica dell’interesse dell’imputata alla proposizione del ricorso per cassazione, ravvisabile solo ove la richiesta di declaratoria di improcedibilità per difetto dell querela sia produttiva di effetti maggiormente favorevoli per il ricorrente, in presenza di concorrenti cause di proscioglimento, atteso che tale nozione va individuata in una prospettiva utilitaristica di rimozione di uno svantaggio processuale.
3.1. Nella delineata prospettiva, l’interesse a ricorrere dell’imputato nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis cod. pen è stato ritenuto sussistente, considerato che, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (Sez. 5, n.32010 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273315).
In tal caso, l’interesse dell’imputato ad ottenere l’annullamento della sentenza con cui sia stata dichiarata la non punibilità per particolarità tenuità del fatto stato ritenuto fondato sugli effetti pregiudizievoli che siffatta pronuncia dispiega nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti dell’imputato prosciolto, con conseguente prospettazione di un vantaggio nell’ ottenere la rimozione di una sentenza che lo pregiudica.
3.2. Ciò premesso in via preliminare in ordine alla astratta proponibilità del ricorso, la censura proposta é manifestamente infondata.
Ed invero la sentenza impugnata fa corretta applicazione del principio secondo cui ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all’interno supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto
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titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno ( Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024,Rv. 285824).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deci o in Roma, il 17.4.2024