Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36149 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2024 del TRIBUNALE di VITERBO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTQ IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, indagate per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen., propone ricorso, nell’interesse di entrambe, avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto emessa dal Tribunale di Viterbo, sostenendo il difetto di querela, per essere questa stata proposta dal direttore responsabile dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” di Viterbo, in assenza dell’indicazione della fonte del potere di proporre querela.
In data 10/06/2024 e 20/06/2024 sono pervenute memorie del difensore RAGIONE_SOCIALE indagate, AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.
Il ricorso è inammissibile. Invero, ai fini della procedibilità di un fur commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289). Il principio è stato affermato dalla Sezioni Unite (sent. n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME NOME, Rv. 255975), le quali hanno evidenziato che, con l’incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negl stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine. Si è pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimen ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Si è conseguentemente affermato che non è necessario che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o al soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è COGNOME il COGNOME detentore COGNOME e COGNOME non COGNOME il COGNOME proprietario COGNOME non COGNOME detentore. In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni unite al direttore dell’esercizio commerciale, che ha l’obbligo di custodia RAGIONE_SOCIALE cose ivi contenute e la conseguente detenzione RAGIONE_SOCIALE stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione NOME del COGNOME bene COGNOME che COGNOME gli COGNOME è COGNOME affidato.
Deve pertanto riconoscersi, anche nel caso di specie, la ritualità della querela proposta dalla responsabile del supermercato in cui ha avuto luogo la sottrazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente