Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14651 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 28/06/1998
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con cui l’imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato;
rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa denunzia la mancanza del condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un soggetto non legittimato (nella specie, la madre della proprietaria del ciclomotore);
rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il bene giuridico protetto delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali, personali o di g ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisic disponibilità della res -che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di t posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazion proporre querela (Sez. U, 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01);
ritenuto, pertanto, che il motivo sia inammissibile in quanto manifestamente infondato;
rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce violazione di legg vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità penale dell’imputato;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianz in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appel puntualmente disattese dalla Corte di merito e in quanto, dunque, esse appaiono aspecifiche, omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, la quale, con motivazione scevra da vizi logici e giuridici, ha esplici ragioni del convincimento del Giudice affermando la responsabilità dell’imputato a fronte di u articolato compendio probatorio (ovvero il riconoscimento mediante sistema di videosorveglianza, le dichiarazioni della polizia giudiziaria, la perquisizione locale);
rilevato che con il terzo motivo di ricorso la Difesa contesta la sussistenza dell’aggrava ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa in presenza di condizioni, valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente eff ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento, e non da condizioni di mero controllo saltuario ed eventuale (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280493 – 01; Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, COGNOME Rv. 280387 – 01; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263258 – 01), sicché l’aggravante in parola non è esclusa
dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, di modo che soltanto una sorveglianza
specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante
(Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280157 – 01; Sez. 2, n. 2724 del
26/11/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 265808 – 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010,
Canonica, Rv. 248168 – 01; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239095 –
01), laddove nel caso di specie non era stata realizzata una sorveglianza costante e che consentisse un intervento immediato;
rilevato che con il quarto motivo di ricorso la Difesa contesta, in particolare, il man riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti;
rilevato, altresì, che la relativa valutazione ha natura discrezionale ed è tipica del giudi merito, sfuggendo al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella c per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a rea l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto che il quarto motivo sia manifestamente infondato, tenuto conto delle ragionate e argomentate conclusioni del Giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), le quali, per quanto detto, devono considerarsi incensurabili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.