Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38255 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ridorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani l’8 marzo 2022 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di furto tentato di cui al capo A e del reato di furto consumato, così riqualificato fatto originariamente contestato come ricettazione di cui al capo B.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per avere la Corte ritenuto valida la querela ierente al reato di furto tentato di cui al capo A, sebbene la stessa fosse stata spcirta da soggetto non legittimato in quanto non dotato di poteri di rappresentanza.
Del pari, in ordine al reato di furto di cui al capo B – così riqualificato il fa dal primo grado di giudizio – la Corte non si sarebbe avveduta dell’assenza di querela;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego celle circostanze attenuanti generiche e della attenuante del danno di speciale tenUità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
1.1. In ordine al primo motivo e per quanto inerente al reato di furto tentato di cui al capo A, deve evidenziarsi, in linea con quanto affermato dalla orte di appello, che ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di ui supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittiffiato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 (dep. 2019), COGNOME, Rv. 275342).
Ne consegue che deve ritenersi legittimamente proposta la querela provenuta dal responsabile dell’esercizio commerciale (un supermercato) al quale le cose erano state sottratte dall’imputato, secondo quanto risulta dalla sentenia impugnata.
Nel che, l’inammissibilità del motivo sul punto.
1.2. Viceversa, con riguardo al reato di furto consumato di cui al capo B, la Corte non ha tenuto conto che già con l’atto di appello era stata eviden iata l’assenza di querela, circostanza che risulta confermata dal controllo degli atti.
Ne consegue che, in ordine a tale reato, la sentenza deve essere annullata per mancanza della condizione di procedibilità, con rinvio al giudice, di merito per la sola determinazione della pena in relazione al reato di cui al capq A, dal momento
oggi dichiarato che, come risulta dalla sentenza di primo grado (fg. 10), il reato improcedibile era stato reputato più grave. La statuizione assorbe il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché improcedibile per mancanza di querela. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena sulla residua imputazione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente