Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a ABA( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato sentenza del Tribunale di Roma del 21 settembre 2022, con cui Zettera Prince e stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro cinq di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manc indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza ai fini della proposizion querela.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento all’ingiustificato diniego circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha appli consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, secondo cui, della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il respon della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto tit della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giur protetto dalla norma incriminatrice (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Scius Rv. 255975 – 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, COGNOME, Rv. 275342).
Il querelante si era qualificato come responsabile della sicurezz supermercato dinanzi agli organi di P.G., circostanza idonea a costituire piena della sua legittimazione, tenuto conto dell’assenza di qualsiasi smentita carattere pregiudizievole della sanzione in caso di falsità delle dichiarazioni.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che la concessio della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presupp necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore econo pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottrat anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia s conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capac soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero Rv. 236914).
Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato il valor beni sottratti, pari ad €.305,00, e la natura della merce, palesemente destin essere rivenduta e non consumata ( 45 confezioni di pinoli, alimento di pregio).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.