Querela per Furto in Negozio: La Cassazione Conferma la Legittimità del Responsabile Sicurezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica per gli esercenti commerciali: la validità della querela per furto sporta da personale interno, come il responsabile della sicurezza. La decisione chiarisce chi ha il potere di avviare l’azione penale in caso di furti in supermercati e negozi, offrendo una tutela più solida contro questo tipo di reati. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, commesso all’interno di un supermercato. Gli imputati, non accettando la decisione della Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, basando la loro difesa su due principali argomentazioni.
I Motivi del Ricorso e la questione della querela per furto
Il primo motivo, sollevato da entrambi i ricorrenti, riguardava un vizio procedurale. Essi sostenevano che la querela per furto non fosse valida perché presentata dal responsabile della sicurezza della società che gestiva il supermercato, una figura che, a loro dire, non avrebbe avuto i poteri per formalizzare un simile atto. Ritenevano che solo il legale rappresentante della società potesse validamente manifestare la volontà di perseguire i colpevoli.
Il secondo motivo, proposto da uno solo degli imputati, lamentava una carenza di motivazione nella sentenza d’appello riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte sulla Legittimità della Querela
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, giudicandoli manifestamente infondati. Per quanto riguarda la questione centrale della validità della querela per furto, i giudici hanno fornito una doppia motivazione, entrambe decisive.
In primo luogo, hanno evidenziato che la direttrice del punto vendita aveva sporto una denuncia “ad ogni effetto di legge”. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, questa formula è sufficiente per essere interpretata come una chiara manifestazione della volontà di punire i responsabili del reato, conferendo all’atto il valore sostanziale di una querela. Questo elemento, da solo, rendeva superflua ogni discussione sulla legittimazione del responsabile della sicurezza.
La Figura del Responsabile Sicurezza come Detentore Qualificato
Nonostante il primo punto fosse già risolutivo, la Corte ha voluto approfondire la questione, fornendo un principio di diritto ancora più ampio. Ha affermato che, in tema di furto in un supermercato, il responsabile della sicurezza è comunque legittimato a proporre querela. Questo perché egli non è un mero custode, ma il titolare della “detenzione qualificata” della merce esposta. Tale posizione gli conferisce un potere di vigilanza e protezione sui beni, che rientra nell’ambito di tutela della norma penale. Di conseguenza, anche senza specifici poteri di rappresentanza legale del proprietario, il suo ruolo lo autorizza a sporgere querela per difendere i beni che gli sono affidati.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi di logica e di aderenza alla realtà operativa delle attività commerciali. Riconoscere la validità della formula “ad ogni effetto di legge” come espressione della volontà punitiva snellisce le procedure e garantisce che l’intento della persona offesa non sia vanificato da formalismi eccessivi.
Ancora più importante è il principio affermato sulla “detenzione qualificata”. La Corte riconosce che figure come il responsabile della sicurezza hanno un rapporto con i beni dell’azienda che va oltre la semplice custodia materiale. Hanno la responsabilità di proteggerli e conservarli, agendo nell’interesse del proprietario. Questo legame qualificato li rende soggetti pienamente legittimati a reagire legalmente contro chi attenta a tali beni. Negare loro questa facoltà significherebbe indebolire la protezione contro i reati predatori, imponendo l’intervento diretto del legale rappresentante anche per episodi di microcriminalità diffusa, con un conseguente aggravio procedurale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la tutela degli esercizi commerciali contro i furti. Stabilisce in modo chiaro due principi fondamentali:
1. La volontà di perseguire i colpevoli può essere espressa anche con formule generiche come “denuncio ad ogni effetto di legge”.
2. Il personale con incarichi di responsabilità e custodia, come il responsabile della sicurezza, è legittimato a presentare una querela per furto in virtù della sua posizione di detentore qualificato dei beni.
Questa interpretazione garantisce una risposta più rapida ed efficace, consentendo alle aziende di difendere il proprio patrimonio attraverso il personale che opera quotidianamente sul campo.
Una denuncia con la formula “ad ogni effetto di legge” è una querela valida?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, questa formula deve essere considerata una manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell’autore del reato, conferendo quindi all’atto il valore di una querela valida.
Il responsabile della sicurezza di un supermercato può sporgere querela per furto?
Sì. La Corte ha stabilito che il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela perché è considerato il titolare della detenzione qualificata della merce, anche se non ha poteri di rappresentanza formale del proprietario.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per negare il beneficio, senza necessità di una disamina dettagliata di ogni possibile fattore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALENOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di fur aggravato dall’uso del mezzo fraudolento (così riqualificata la circostanza aggravante originariamente contestata della destrezza);
Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti denunziano violazione della legge processuale in relazione alla proposizione di querela, lamentando, in particolare, che COGNOME NOME (responsabile della sicurezza all’interno della società RAGIONE_SOCIALE) non fosse legittimato a formalizzare tale atto, è manifestamente infondato, atteso che la direttrice COGNOME NOME ha denunciato “ad ogni effetto di legge” e, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell’autore del reato e conferisce quindi all’atto valore di querela” (Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Rv. 235442 – 01);
Considerato che tale valutazione, correlata a questione di ordine giuridico che resta insensibile alla motivazione esibita dalla sentenza impugnata, assume carattere assorbente e rende ultronea ogni considerazione relativa alla querela del COGNOME, fermo restando, comunque, che, ai fini della procedibilità, in tema di furto in supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, denunziando, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, l’ultima parte di pag. 8 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.