Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTO il 09/12/1996
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l pronunciata dal Tribunale di Bologna che lo ha condannato per il reato di cui all’artt. 56
Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di ricorso, l’inosservanza e/o erronea ap della legge penale, in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 129 cod.proc.pen. lamenta l’erroneità della decisione in ordine alla validità della querela, rilasciata security del punto vendita dal Direttore Generale di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso è riproduttivo di profi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; inolt enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Investite della questione, già le Sezioni Unite (S.U. n. 40354 del 18/07/213, Sciusc stabilito che “Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito dalla proprietà e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione pro fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto co richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legit proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia potere di custodire, gestire, alienare la merce». Su tali principi si è assestata la gi legittimità (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, COGNOME NOME, Rv. 275342 – 01′ S 11968 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272696 – 01; Sez. 6 n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, V Rv. 253888 -01) secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all’int supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel ben protetto dalla norma incriminatrice.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravv assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent.
13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento co quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025