Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BONDENO il 25/03/1971
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
09
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente
era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di non doversi procedere per
store mancanza della condizione di procedibilità, censurando la legittimazione dello
manager dell’esercizio commerciale a proporre querela, è manifestamente infondato
in quanto tale figura “manageriale”, corrispondendo a quella del responsabile dell’esercizio commerciale, rientra tra le persone offese del delitto di furto.
Il bene giuridico protetto, infatti, è individuabile non solo nella proprietà o nei dir reali personali o di godimento, ma anche nel possesso. In particolare, il possesso
tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo
“animo domini”
non solo il possesso ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa
esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo “ius possessionis”, di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico (cfr., tra le molte, Sez 6, n. 1037 del 15/06/2012, Vignoli, Rv. 253888 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025.