Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4910 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4910  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che il 22/03/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilit espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 21/12/2021 in ordine a delitto di cui 646 cod. pen. con la conseguente condanna COGNOME pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso ha proposto due motivi di impugnazione:
1.1  GLYPH Violazione di legge per non essere state riconosciuto il difetto di rituale quere non emergendo dall’atto di denuncia la volontà punitiva della società persona offesa del reato che ha rinunciato all’azione in sede civile. Assume inoltre la ricorrente che l’atto di den non sarebbe stato depositato dall’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, bensì soggetto da questo delegato.
1.2  GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuta la penal responsabilità della ricorrente sulla base delle mere dichiarazioni del consulente contabi incaricato dCOGNOME persona offesa, peraltro sulla base di una revoca dell’ammissione del lega rappresentante della RAGIONE_SOCIALE quale teste, a seguito della rinuncia COGNOME testimonianz da parte della società, e nonostante l’opposizione della difesa..
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, h presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
 Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche qua non attengono esclusivamente al merito della decisione impugNOME.
3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, oltre meramente reiterativo di censure motivatamente disattese dCOGNOME Corte di merito, con argomentazioni le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente, in quanto emerge dCOGNOME sentenza impugNOME che l’atto di querela risulta sottoscritto dal legale rappresentante de società RAGIONE_SOCIALE, persona offesa dal reato contestato COGNOME ricorrente, e le fonti de potere di rappresentanza del predetto risultano ben evidenziate dal provvedimento impugnato, laddove questo ha rilevato che il verbale del consiglio di amministrazione della società avev deliberato di agire nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per i reati a questa attribuibili, attribuendo al legale rappresentante anche il potere di conferire procura speciale al difensore.
Sulla base di questi elementi, a fronte di una querela munita di sottoscrizione ritualmen apposta dal proponente ed autenticata dal difensore, correttamente la Corte territoriale h rilevato che l’atto poteva essere depositato da qualsiasi incaricato, tanto che – secondo giurisprudenza di questa Corte correttamente evocata dCOGNOME sentenza – perfino l’omessa identificazione di quest’ultimo, da parte della autorità che la riceve, non integra moti invalidità ma dà luogo ad una mera irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini procedibilità dell’azione penale, in quanto mediante l’autenticazione del difensore, la qu presuppone l’attestazione dell’identità del querelante, si raggiunge comunque la certezza che
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l’atto di volontà COGNOME base dell’istanza di punizione provenga dal soggetto legittimato (Sez. 23392 del 17/05/2007, Rv. 236758). La specificazione del querelante di proporre denuncia “contro COGNOME NOME“, chiedendone “la condanna alle pene di legge con riserva di ogni dirit compresa la facoltà di costituirsi parte civile”, rende incontrovertibile l’espressione volontà punitiva del ricorrente e manifestamente infondata l’eccezione relativa al difetto d condizione di procedibilità.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, non potendo dolersi la ricorrente della rinuncia del pubblico ministero all’esame testimoniale del legale rappresentan della società creditrice, a nulla rilevando l’opposizione della ricorrente, atteso che, in t diritto COGNOME prova, ove COGNOME rinuncia di un testimone segua l’opposizione della parte rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del test ammesso, tenuto conto dell’efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l’eventual revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Rv. 279674).
Sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della sentenza impugNOME, infine, le ulteriori censure con le quali la ricorrente si duole della sufficiente valenza pr riconosciuta dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio agli esiti delle analisi riferite in dibattimento dall’ingegnere NOME COGNOME ai fini dell’individuazione deg indebitamente trattenuti dCOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME testimonianza in ordine al rapporto prestazione d’opera intercorrente tra le parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pre dente