Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47033 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 08/06/1974
avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
SALVADORI
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Imperia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 marzo 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 28 ottobre 2020 dal Tribunale di Imperia, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo non ricorrente) sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agl artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen., per essersi impossessati, in corso di celebrazione della messa, di una cassetta metallica destinata alle offerte dei fedeli contenente circa 150,00 euro.
Ritenuta l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., equivalente all’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ed alla contestata recidiva NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, poiché manifestamente illogica.
Il ricorrente osserva che la Corte di appello ha dato atto delle difficil condizioni personali ed economiche dell’imputato, ma ha ritenuto che non potessero determinare una riduzione della pena essendo già state “adeguatamente valutate e valorizzate con la concessione delle attenuanti generiche”.
In realtà, come anticipato, il primo giudice non aveva concesso le attenuanti generiche, ma l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen..
In tal modo, non solo la Corte non ha tenuto conto delle condizioni di vita dell’imputato (con conseguente violazione dell’art. 133 cod. pen.), ma ha pure reso una motivazione viziata affermando, contrariamente al vero, che tali condizioni sarebbero state valutate ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche.
2.2. Il ricorrente, infine, ha depositato motivi nuovi, sollecitando il rilievo d difetto della condizione di procedibilità.
A seguito della sopravvenuta modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., ad opera del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022 (quindi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione), il reato è infatti divenuto perseguibile a querela.
Tuttavia, dal tenore complessivo della querela in atti non emerge in alcun modo la volontà punitiva della persona offesa.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Come rilevato dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata opera un erroneo riferimento alla concessione delle attenuanti generiche.
Tuttavia, la statuizione sul trattamento sanzionatorio si regge anche su altre ragioni, espressamente indicate, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata.
Del resto, è principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281877 -01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, COGNOME, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, COGNOME, Rv. 105773).
Nel caso in esame i giudici di merito hanno richiamato sia i plurimi precedenti penali, sia gegil indicatori relativi alla gravità del fatto (La condotta per cui si procede appare vieppiù riprovevole in quanto è stata tenuta in un luogo di culto e nei confronti di un bene quale la cassetta metallica contenente le offerte dei fedeli, di facile aggredibilità perché lasciata a disposizione dei fedeli stessi).
Ad ogni modo, la pena applicata, pari a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, è prossima al minimo edittale.
Ciò posto» Collegio, nel ribadire il principio di diritto secondo cui l’obbligo d una motivazione rafforzata in tema di trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01), osserva come i giudici di merito, con analoghe argomentazioni, hanno richiamato l’attenzione sugli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen..
Pertanto, l’assai modesto scostannento dal minimo edittale si fonda su una congrua motivazione, avendo i giudici di merito individuato indici di disvalore di tipo oggettivo (attinenti alla gravità del fatto) e di valenza soggettiva (inerenti capacità a delinquere).
1.2. Quanto alla dedotta improcedibilità, osserva il Collegio che la persona offesa, dinanzi agli ufficiali di polizia giudiziaria, ebbe a sottoscrivere un “verba di ricezione di querela orale” dichiarando di proporre “denuncia”.
Merita dunque di essere ribadito l’orientamento secondo cui ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato su richiesta della persona offesa, come “verbale di ricezione di querela orale” (così Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, COGNOME, Rv. 282816 – 01; conf. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola Rv. 277801 – 01 che aveva già chiarito che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”; conf., più di recente, Sez. 7, n. 38354 del 3/10/2024, Frau, non mass.; Sez. 4, n. 2654 del 11/01/2023, COGNOME non mass., relativa alla posizione del coimputato COGNOME).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
Il Consigli re estensore
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Il Presidente