Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23182 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 23/11/1986
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale, dr.NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chi dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa dell’imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procurato generale.
Ritenuto in fatto
1.E’ stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Catania, che – previa rideternninazione in mitius del trattamento sanzionatorio e per quanto di interesse per il presente procedimento – ha confermato l’affermazione di responsabilità, statuita in primo grado dal Tribunale di Siracusa, in sede di rito abbreviato, di NOME Davide in ordine ad un
serie di delitti di furto e tentato furto aggravato in esercizi commerciali, di cui uno contestato a capo f) – perpetrato in concorso con NOME
2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, consta di tre motivi, tutti agganci vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., di seguito enunciati nei stretta necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha contestato la procedibilità per il delitto di cui al capo f), per responsabile del supermercato teatro del furto, COGNOME non avrebbe manifestato, nella sua denuncia, la volontà a che i colpevoli fossero perseguiti, ma si sarebbe limitato a richieder essere informato dell’eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato il rigetto della domanda di applicazione della circostanza attenuante di cui all’ art. 625 bis cod. pen., poiché l’imputato aveva sin dall’inizio chiama correità il complice – NOME – ed aveva permesso alle forze di polizia di identificar relazione, in particolare, ad una “seconda fase del furto” di cui il solo Italia si sarebb autore.
2.3.11 terzo motivo si è concentrato sul riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n cod. pen., a parere della difesa insussistente perché la circostanza in questione non potrebb essere semplicemente ancorata al tempo di notte, ma dovrebbe essere accertata in base alle circostanze concrete, in quanto idonee a facilitare la commissione del reato, peralt commesso dall’imputato, nel caso di specie, in una zona videosorvegliata.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.11 primo motivo non può essere accolto.
1.1.Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in sede di legittimità per l’avv deduzione di un error in procedendo, il COGNOME, responsabile alle vendite del supermercato RAGIONE_SOCIALE di Floridia, sottoscriveva un atto di polizia giudiziaria recante l’intestaz “verbale di ricezione querela orale”, in cui rappresentava, “sotto la propria responsabilità c e penale”, che l’esercizio commerciale era stato teatro di un’incursione notturna di due lad che avevano forzato la porta d’ingresso, asportato due registratori di cassa e sottratto somma contante di circa 100 euro; forniva, nel contesto, le riproduzioni delle immagini dell telecamere a circuito chiuso dell’attività commerciale, contribuiva ad illustrarne i contenuti descrivere i segmenti delle appropriazioni da parte dei due individui; dichiarava, tra l’altro voler essere informato circa l’eventuale archiviazione ex art. 408, co. 2 c.p.p.”. Tate atto,
la formula finale “fatto, riletto, confermato e sottoscritto”, veniva in calce firm “denunciante” suddetto, alla presenza dell’ufficiale di polizia giudiziaria.
Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che l’atto sottoscritto da COGNOME, come del rest appropriatamente ritenuto nella sentenza impugnata, sia da considerarsi una querela a tutti gl effetti di legge. Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizio parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciut dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, o emergano situazioni di incertezza, debbono essere, comunque, interpretati alla luce del c.d. “favor querelae” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801). In questa prospettiva si è affermato, in alcuni condivisibili arresti, che ai fini dell’eserc diritto di querela è sufficiente la espressa qualificazione formale dell’atto con il quale viene esercitato, costituendo il termine “querela” sintesi della manifestazione della volontà lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (cfr. Sez. 4, n. 10 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278654); e si è aggiunto che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendenteme dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l’ha ricevu condizione che l’intenzione di perseguire l’autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dall dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (sez.3, n. 24365 del 14/03/202 Rv. 284670). In proposito, non possono non ritenersi chiara espressione della volontà di punizione della persona offesa attraverso l’instaurazione di un procedimento penale a carico dei responsabili del furto i passaggi dello scritto in cui il Lo COGNOME dapprima consegna i sup delle immagini delle telecamere e ripercorre, unitamente ai Carabinieri ufficialmente deputat alle investigazioni, i frame più significativi, atti ad immortalare gli autori del furto – sintomo per sé, dell’effettivo intendimento di richiedere lo svolgimento di indagini finalizzate all identificazione e punizione – e richiede, poi, di essere informato, ai sensi dell’art. 408, c.p.p., in qualità di persona offesa dal reato, della eventuale richiesta di archivia formulata dal pubblico ministero; circostanze insomma incompatibili con un mero, formale intento di segnalare la commissione di un fatto di reato a fini amministrativi, burocra estranei comunque all’intrapresa di un’iniziativa di carattere dinamicamente processuale, del resto consacrata dall’intitolazione dell’atto come “querela orale”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
2.1. La decisione impugnata, con apprezzamento discrezionale “in fatto” incensurabile in sede di legittimità (sez.5, n.13386 del 17/12/2020, COGNOME, Rv. 280850), ha ritenuto insussisten i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 625 bis cod. sulla scorta delle constatate informazioni e cognizioni che già costituivano patrimon investigativo della polizia giudiziaria a prescindere dalle indicazioni, congruamente valutate n
conducenti per la genericità dei contenuti, fornite dall’imputato, a riguardo delle generalit complice, nell’immediatezza dei fatti. NOME è stato riconosciuto con certezza d Carabinieri della Tenenza di Floridia, incaricati delle indagini, sulla scorta delle immagin circuito interno dell’esercizio perché da tempo noto a coloro che vi prestavano servizio d diversi anni (pag.19 sentenza impugnata, pag. 36 sentenza del primo giudice). Né rileva soffermarsi sulla sequenza e sullo iato temporale tra gli ingressi abusivi nei local supermercato, dal momento che la condotta dei due individui è stata congruamente stimata come coesa, originariamente concertata, sinergica ed unitariamente volta all’impossessamento del denaro delle casse del negozio, anche perché concomitante alla commissione, da parte dell’Italia, anche in tal caso riconosciuto dagli operanti grazie ai filmati, di un altro ten furto, perpetrato nella stessa notte in danno della tabaccheria Cannavò di cui al capo C dell’imputazione, sita in prossimità del supermercato Beldì (pagg. 18, 22 e 23 sentenza di primo grado).
3.11 terzo motivo, infine, non è fondato.
3.1.11 motivo di impugnazione non si confronta compiutamente con gli elaborati del duplice grado di merito – in doppia conforme sulla responsabilità ed ai quali, per ciò solo, è possi indifferentemente attingere – che non hanno affatto ravvisato la ricorrenza della aggravant della minorata difesa sulla base della semplice collocazione notturna del delitto di furto, hanno convenientemente apprezzato il dato circostanziale, spazio-temporale, del suo perfezionamento in tempo di notte, fruendo dell’oscurità, in uno con le altre evidenze a tal f concretamente convergenti, ovvero l’assenza di un impianto di allarme centralizzato, l’inidoneità dissuasiva della presenza del circuito interno delle telecamere di videosorveglian e l’ avvenuta agevolazione dell’azione del complice, NOME in occasione del secondo ingresso – pagg. 23 sentenza di primo grado, pagg. 16 e 20 appello – consentita senza ostacoli dalla pregressa, indisturbata forzatura delle porte scorrevoli già operata dall’attuale ricorr profittando della carenza di vigilanza. Si tratta di un complesso di indicatori che soddisfano direttrici interpretative tracciate dal diritto vivente, secondo le quali (sez. U n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095; cfr. anche sez.5 n. 12051 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 280812).
n COGNOME 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 06/06/2025
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