Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7288 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7288 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per non doversi procedere in relazione di cui al capo A) per difetto di querela; conclude per l’inammissibilità del ricorso nel resto.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PIACENZA in difesa di COGNOME NOME il quale chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in p riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa il 2 dicembre 2022 dal Tribunale di Piacenza, dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME quanto delitto di cui al capo B), perché improcedibile per difetto di querela, per rideterminando la pena quanto al reato di cui al capo A) e confermando nel resto.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato ha articolato due motivi con cui ha dedotto:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta suss RAGIONE_SOCIALE condizione di procedibilità rispetto al reato di cui al capo A). Al riguardo, territoriale ricorda che, dalla comunicazione fatta dai Carabinieri di Bobb medesima Corte in cui si dava atto di quanto reperito alla banca dati dell’uffic risultato che il Rettore del Santuario RAGIONE_SOCIALE Monte Penice avesse spo querela, chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli. Sostiene la difesa la Corte territoriale avrebbe invece dovuto acquisire l’anzidetto atto di querela, al finéverificare la procedibilità dell’azione penale, e che detta mancata acqui avrebbe imposto al Giudice di appello di dichiarare non doversi procedere anche quan al delitto di cui al capo A), per mancanza di querela;
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale posto fondamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado circostanze ricavate da prove inutilizz per violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. e, comunque, su circostanze meram congetturali, e per avere la Corte di appello omesso di confrontarsi sulle r specifiche, censure espresse con l’atto di appello. La difesa aveva in part lamentato che la valutazione del compendio probatorio fosse incompleta e n coerente anche in conseguenza dell’utilizzazione di elementi di prova inutilizzab quanto risultanti da dichiarazioni de relato, prive di riscontro, poiché i testi escussi non avevano compiutamente ed adeguatamente indicato le persone dalle quali avevano appreso quanto riferito in violazione dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., in quanto risultanti da dichiarazioni rese da agenti o ufficiali di p.g. in violazio 195, comma 4, cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullam senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per ngrnr dovers-i-eeeed -erg in relazione al reato di cui al capo A), per difetto di querela; ha chiesto dichiararsi il ricorso inam nel resto.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
, 1. Meritevole di accoglimento è unicamente il primo motivo di ricorso, dovendo ricorso essere rigettato nel resto.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, i documenti necessari verifica sulla procedibilità dell’azione penale possono essere acquisiti in qua momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (Sez. 5, n. 146 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849). Il giudice deve acquisire la querela per p stabilire se l’atto presentato dalla parte sia effettivamente qualificabile come oppure integri gli estremi di una mera denuncia, priva di istanza di punizio colpevole. Al riguardo, la mera indicazione dell’esistenza di una querela, come rip in banca dati, non appare sufficiente, in quanto tale parziale indicazione non co di verificare l’effettiva manifestazione di una volontà punitiva da parte RAGIONE_SOCIALE offesa.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il divieto di utilizzo fonti confidenziali, prescritto dall’art. 203 cod. proc. pen., si riferisce alla responsabilità, che non può in alcun modo essere ottenuta attraverso il contenuto informazioni confidenziali; queste possono invece essere prese in considerazione s come “spunto” per indirizzare l’attività investigativa. Secondo la conso giurisprudenza di questa Corte Suprema, invero, il ricorso alle fonti confide acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l’inutilizzabil intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l’unico elemento ogget valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo l’attività investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di ulteriori elem 1, n. 10335 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 7 dell’08/01/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 20 Moceo, Rv. 279322; Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO inerente a fattispecie nella quale è stata confermata la gravità del quadro ind relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti, basato su investigazioni che av tratto lo spunto da informazioni confidenziali e corroborate dai risultati delle op di polizia giudiziaria susseguenti).
La ratio di tale approdo ermeneutico può essere estesa al riconoscimento per immagin effettuato sulla base di un fascicolo fotografico formato (anche) sulla bas informazioni confidenziali, dato che la prova dell’individuazione non è diretta discendente dall’informazione anonima, che rientra nella multiforme provvi cognitiva a disposizione degli organi investigativi, ma dalla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE p che effettua il riconoscimento; le informazioni confidenziali non possono es
utilizzate “direttamente” né come prova RAGIONE_SOCIALE responsabilità, né tantomeno p decisioni da assumere in fase investigativa; le stesse, rientrando nella pr cognitiva degli organi investigativi, sono invece impiegabili come spunto per indiri le indagini (Sez. 2, n. 38712 del 12/09/2023, COGNOME, non massimata).
La Corte territoriale, in applicazione dei suddetti principi, ha evidenziato che i probatorio si fondava principalmente sull’esito positivo del riconoscimento fotogr operato con assoluta certezza dalla persona offesa, escludendosi la rile probatoria delle indicazioni parziali di alcuni soggetti presenti sul posto, rigu numero di targa dell’auto TARGA_VEICOLO condotta dall’autore del fatto, si -è -~ -,,ad esse il –mero valore di spunto investigativo.
Si è poi attribuito rilievo alla circostanza che, alcuni giorni dopo, il COGNOME fermato nei pressi di un altro luogo di culto del piacentino, con le tasche banconote e il metro semiflessibile sul quale era stato apposto il nastro biades consentiva la presa delle banconote.
In conclusione, la sentenza impugnata presenta un apparato esplicativo puntua corretto in diritto, del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente questione relativa all’esistenza RAGIONE_SOCIALE querela in ordine al capo A) dell’imputazio rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di app Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’esis RAGIONE_SOCIALE querela in ordine al capo A) dell’imputazione e rinvia, per nuovo giudiz punto, ad altra’5ezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ri
Così deciso il 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr, si dente