Querela non autenticata: quando è valida secondo la Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale della procedura penale: la validità di una querela non autenticata. Questa decisione chiarisce che l’assenza di un’autenticazione formale della firma non determina automaticamente l’improcedibilità dell’azione penale, soprattutto quando altri elementi garantiscono la certezza della provenienza dell’atto. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando principalmente due questioni. La prima, di natura procedurale, riguardava la presunta invalidità della querela presentata dalla persona offesa, in quanto priva di autenticazione della firma. La seconda, invece, contestava la valutazione delle prove e l’affermazione della sua responsabilità penale, criticando in particolare le dichiarazioni rese dalla vittima.
Il Ricorso in Cassazione e la querela non autenticata
Il ricorrente sosteneva che il processo non avrebbe dovuto nemmeno iniziare a causa di un vizio insanabile: una querela non autenticata sarebbe, a suo dire, inesistente e quindi mancherebbe la condizione di procedibilità richiesta dalla legge per il reato di furto. Questo vizio, secondo la difesa, avrebbe dovuto portare a una sentenza di non doversi procedere.
Inoltre, l’imputato criticava la motivazione della sentenza d’appello, ritenendola carente e illogica nella valutazione del quadro probatorio che aveva portato alla sua condanna. Chiedeva, in sostanza, una rilettura delle prove a lui più favorevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla querela non autenticata, i giudici hanno affermato che la doglianza era manifestamente infondata. Hanno evidenziato due punti chiave:
1. Certezza dell’Identità del Querelante: L’identità della persona che ha sporto querela era assolutamente certa, poiché la stessa aveva allegato all’atto i propri certificati. La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui “la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza”.
2. Costituzione di Parte Civile: In ogni caso, la costituzione di parte civile nel processo sana qualsiasi dubbio sulla volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile. Questo atto, infatti, rappresenta una manifestazione inequivocabile di tale volontà.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito che la sua funzione non è quella di un terzo grado di giudizio nel merito. Le critiche del ricorrente erano semplici “doglianze in fatto”, finalizzate a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano già esaminato le prove con argomenti ragionevoli e logici, e la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del tribunale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare la sostanza sulla forma. Una querela non autenticata non è di per sé invalida se non vi sono dubbi sulla sua provenienza e sulla volontà della persona offesa. La decisione rafforza il principio secondo cui i vizi meramente formali non possono paralizzare l’azione penale quando l’intenzione di chiedere giustizia è chiara e inequivocabile, come dimostrato dalla costituzione di parte civile. Per i cittadini, ciò significa che la giustizia non si arresta di fronte a cavilli procedurali quando i fatti e le intenzioni sono certi. Per i legali, è un monito a non fondare i ricorsi in Cassazione su tentativi di riesame del merito probatorio, ma a concentrarsi su vizi di legittimità concreti e rilevanti.
Una querela senza firma autenticata è sempre invalida?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mancata autenticazione della firma non rende invalida la querela se la provenienza dell’atto è certa e l’identità del querelante è accertata, ad esempio tramite documenti allegati o la successiva costituzione di parte civile.
La costituzione di parte civile può sanare eventuali difetti della querela?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, la costituzione di parte civile nel processo penale è un elemento che conferma in modo inequivocabile la volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato, superando eventuali dubbi formali sulla querela.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come le dichiarazioni della persona offesa?
No. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte si limita a un controllo di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROVATELLO NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 11445/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la mancata dichiarazione di non doversi procedere per il reato di furto in ragione dell’assenza di valida condizione di procedibilità, lamentando il ricorrente che la querela proposta dalla persona offesa sia inesistente a causa della mancanza di autenticazione, è manifestamente infondato, atteso che l’identità del querelante è certa (lo stesso ha allegato i certificati che lo riguardano) e, in ogni caso, vi è stata costituzione di parte civile. D’altronde, «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 255584 – 01);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, per come formulato, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (invece scrutinate con ragionevoli argomenti, affatto viziato dalle illogicità denunciate), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che non hanno pregio neppure le deduzioni della difesa ricorrente nella memoria con la quale si insiste sui vizi dell’atto querelatorio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore