Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12161 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Eboli 1’11/1/1954
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 18/10/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 30/1/2024, aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del
delitto di truffa aggravata, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche prevalenti, alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 l’errata applicazione dell’art. 640 cod.pen. e connesso vizio di motivazione
Il difensore deduce che la Corte territoriale ha reso una motivazione carente in ordine alla configurabilità del delitto ascritto, incorrendo in travisamento della prova dichiarati laddove, in contrasto con le risultanze del verbale stenotipico dell’udienza del 26/1/2024, ha ritenuto che la p.o. avesse riferito che all’inizio del rapporto commerciale con la RAGIONE_SOCIALE l’imputato aveva provveduto a regolare i pagamenti mediante bonifico bancario, circostanza non risultante in atti;
2.2 l’errata applicazione dell’art. 640 cod.pen. con riguardo alla mancata disamina degli elementi costitutivi del reato. Il difensore lamenta che la Corte di merito ha omesso di motivare sull’induzione in errore della p.o., limitandosi a sostenere che la consegna degli assegni postdatati costituì un vero e proprio raggiro in quanto non dipese da sopravvenute difficoltà economiche dell’imputato e non ha dato conto del nesso di causalità tra la condotta asseritannente artificiosa e l’atto dispositivo. La sentenza impugnata, inoltre, risulta carente contraddittoria laddove valorizza la condotta postfattuale dell’imputato che non avrebbe riscontrato le comunicazioni della p.o. sebbene risulti provato in atti che il ricorrente – tra un’associazione dedita al contrasto dei fenomeni d’usura e d’estorsione- ricercò un bonario componimento della controversia;
2.3 la violazione degli artt. 337, comma 2, secondo periodo, cod.proc.pen. e 39 disp. att.
Il difensore denunzia che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l’eccezione difensiva relativa all’irritualità della querela in quanto priva dell’autentica della sottoscri da parte del difensore. Espone che l’istanza punitiva della p.o. COGNOME è stata materialmente depositata dal difensore a tal fine delegato senza, tuttavia, l’autenticazione della sottoscrizione del querelante.
2.4 la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua delitto di truffa piuttosto che di insolvenza fraudolenta, avendo la stessa Corte di merit riconosciuto che l’imputato in epoca successiva all’emissione degli assegni postdatati tenne condotte tese a dissimulare il proprio stato di insolvenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 terzo motivo che revoca in dubbio la ritualità della querela proposta ha carattere preliminare e assorbente ed è fondato, risultando l’istanza punitiva spedita a mezzo posta senza l’autenticazione della firma del sottoscrittore.
1.1 Devesi in proposito rilevare che, sebbene il ricorrente avesse omesso la devoluzione della questione con l’atto di appello, nonostante la già intervenuta modifica del regime di procedibilità del reato ai sensi del D.Lgs n. 150/22, la Corte territoriale, a fronte dell’eccezi sollevata in sede di discussione, provvedeva a rigettarla, di fatto ampliando il thema decidendum, sull’assunto della certa l’identificazione del querelante, anche alla luce della successiva comparizione in giudizio.
1.2 Si tratta di argomento giuridicamente non condivisibile, atteso il principio affermato dall giurisprudenza di questa Corte secondo cui la querela spedita a mezzo posta deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell’art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l’istanza punitiva deve ritenersi inesistente (Sez. 2, n. 52601 del 05/12/2014, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 261631 – 01; n. 38905 del 16/09/2008, Rv. 241448 – 01).
La Corte d’appello confonde la mancata identificazione di colui che ha materialmente presentato l’atto di querela, evocando le statuizioni di Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255584-01, con l’autenticazione della sottoscrizione del querelante, espressamente richiesta quale requisito di validità nelle ipotesi di deposito da parte di un delegato o di spedizione a mezzo posta mediante piego raccomandato, come avvenuto nella specie.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado per effetto dell’assenza di valida querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il reato è improcedibile per difetto di valida querela.
Così deciso in Roma, 18 Febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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