Querela Lingua Straniera: la Cassazione ne Sancisce la Validità
In un mondo sempre più globalizzato, le questioni legali che coinvolgono cittadini di diverse nazionalità sono all’ordine del giorno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica: la validità della querela in lingua straniera. La Suprema Corte ha fornito chiarimenti cruciali su quando un atto di querela, presentato da una persona che non comprende l’italiano, possa essere considerato valido ai fini del procedimento penale, respingendo un ricorso basato proprio su questo presunto vizio.
I Fatti del Processo: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, emessa dalla Corte di Appello di Milano. L’imputata, già gravata da recidiva, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso non riguardava la dinamica del reato, ma un aspetto procedurale fondamentale: la validità della querela sporta dalla persona offesa, un cittadino di nazionalità straniera.
La Difesa Contesta la Validità della Querela Lingua Straniera
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di diverse norme del codice penale e di procedura penale. La difesa sosteneva che la querela fosse invalida perché la persona offesa, essendo straniera, non sarebbe stata in grado di comprendere appieno il contenuto dell’atto redatto in lingua italiana e, di conseguenza, non avrebbe potuto esprimere una valida ed effettiva volontà punitiva.
Secondo la tesi difensiva, questa mancata comprensione avrebbe minato alla base la condizione di procedibilità, rendendo nullo l’intero procedimento penale. Si trattava di una linea argomentativa che mirava a far cadere l’accusa per un vizio di forma iniziale, indipendentemente dalla colpevolezza nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo il motivo proposto come ‘generico e manifestamente infondato’. Gli Ermellini hanno smontato punto per punto la tesi difensiva, basando la loro decisione su elementi concreti e formali presenti negli atti processuali.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato tre elementi chiave che confermavano la piena validità della querela. Primo, l’atto era formalmente intitolato ‘Verbale di denuncia/querela orale’, non lasciando dubbi sulla sua natura. Secondo, era stato redatto ‘ad ogni effetto di legge’, manifestando l’intenzione di produrre conseguenze giuridiche. Terzo, e più importante, in calce al documento era espressamente indicata la volontà del querelante di ottenere la punizione del colpevole.
Inoltre, la Corte ha definito ‘generiche’ le deduzioni sulla mancata comprensione della lingua. Il verbale di querela, infatti, era stato redatto anche in lingua inglese e non vi era alcuna prova che la persona offesa non fosse in grado di comprendere tale lingua. L’assenza di elementi concreti a sostegno della tesi difensiva ha reso l’argomentazione una mera supposizione, insufficiente a invalidare un atto processuale così importante. Pertanto, la volontà querelatoria è stata ritenuta correttamente e pienamente espressa.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di pragmatismo e sostanza sulla forma. La validità di una querela non dipende dalla nazionalità o dalla conoscenza della lingua italiana della persona offesa, ma dalla chiara e inequivocabile manifestazione della sua volontà di perseguire penalmente l’autore del reato. La presenza di una traduzione o la redazione dell’atto in una lingua comprensibile al dichiarante sono elementi sufficienti a garantire la validità dell’atto, a meno che non venga fornita una prova contraria concreta e specifica. La decisione comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la sua condanna per tentato furto.
Una querela presentata da uno straniero che non comprende l’italiano è valida?
Sì, secondo questa ordinanza, la querela è valida se le circostanze dimostrano chiaramente la volontà di sporgere denuncia. Nel caso specifico, il verbale era redatto anche in lingua inglese e non vi era prova che la persona offesa non la comprendesse.
Quali elementi rendono valida una querela in un contesto multilingue?
La validità è supportata da elementi formali e sostanziali, come la corretta denominazione dell’atto (‘Verbale di denuncia/querela’), la sua presentazione ‘ad ogni effetto di legge’ e la chiara espressione, nel documento stesso, della volontà di punire il colpevole.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni della difesa sono state ritenute generiche e manifestamente infondate. La difesa non ha fornito prove concrete a sostegno della tesi che la persona offesa non avesse compreso l’atto firmato, soprattutto considerando la presenza di una traduzione in inglese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 6 novembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. p aggravato dalla recidiva, specifica e infraquinquennale, rideterminando la pena (fatto commesso in RAGIONE_SOCIALE il 10 novembre 2018);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 120 cod. pen. e 529, 336 e 337 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624, comma 3, cod. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, così come modificato dall’art. 5-bis della I. 199 del 2022, è generico e manifestamente infondato, posto che: 1) l’atto redatto in data 10 novembre 2018 dagli Ufficiali di Poliz Giudiziaria della Polizia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e sottoscritto dalla parte offesa COGNOME, contenente l querela, è formalmente denominato “Verbale di denuncia/querela orale”; 2) lo stesso è stato proposto «ad ogni effetto di legge»; 3) in calce è chiaramente espressa la volontà del querelante che la persona querelata sia punita ai termini di legge per quanto in esso esposto; che tutte le ulteriori deduzioni – circa il difetto di effettiva volontà querelatoria da part persona offesa di nazionalità straniera, che, come tale, non sarebbe stata in grado di comprendere la lingua italiana – sono generiche (dal momento che il verbale di querela è redatto anche in lingua inglese e non risulta che la querelante non la comprendesse) e, in ogni caso, interamente versate in fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro .3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
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Il Presidente