Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 79 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 79 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bari
nel procedimento a carico di:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 febbraio 2025, depositata il 7 maggio 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Trani del 31 marzo 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME in relazione al delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, per difetto di querela.
Il Tribunale aveva invece riconosciuto l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen, per essersi introdotto, nella notte del 30 novembre 2017, all’interno del ristorante “Al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” di Barletta, dopo aver divelto una finestra, asportando un televisore e generi alimentari vari, e lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione e quattrocentocinquanta euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il difensore dell’imputato aveva proposto appello chiedendo, in via principale, l’assoluzione dal reato contestato perché il fatto non sussiste, non essendo stata raggiunta adeguata prova, quantomeno ai sensi dell’articolo 530, co.2, cod.proc.pen. In subordine aveva richiesto, previa esclusione della circostanza dell’aver agito con violenza sulle cose, la declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.
La Corte territoriale ha rilevato preliminarmente il difetto di querela in relazione al delitto di furto aggravato dall’uso della violenza sulle cose, così come contestato nell’imputazione.
Invero, ad avviso della Corte d’appello, l’atto presentato costituirebbe una semplice denuncia, non essendo stata concretamente manifestata dal legittimato alcuna istanza punitiva nei confronti del responsabile.
Al riguardo, nella sentenza impugnata è stato ritenuto che non rivestisse alcun rilievo la dicitura “denuncia-querela” contenuta nell’intestazione del verbale, in quanto dal contenuto delle dichiarazioni rese dal denunciante non emergeva alcun chiaro elemento sintomatico della volontà punitiva.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, in relazione agli artt. 336 e 337 cod. proc. pen..
Il ricorrente censura l’erronea pronuncia di non doversi procedere per difetto di formale querela, osservando che ad assumere rilievo non è solo l’intestazione dell’atto quale verbale di “denuncia-querela” presentata da COGNOME NOME, gestore del ristorante “RAGIONE_SOCIALE, ma soprattutto il contenuto, dal quale emergerebbe in maniera chiara ed evidente la volontà punitiva espressa dalla persona offesa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va ricordato che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali (Sez. 5 -, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 – 01).
È stato anche più volte chiarito che, ove emergano situazioni di incertezza, gli atti vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 – 01; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Rv. 267138 – 01; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 260557 – 01).
Nel caso in esame, dall’esame degli atti – a cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220094) – risulta depositata una valida querela.
In data 30/11/2017, dinanzi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, il gestore del ristorante “RAGIONE_SOCIALE“, identificato in COGNOME NOME, nel rappresentare le circostanze del furto subito, esprimeva in maniera chiara ed evidente la volontà di perseguire l’autore del reato, come si può evincere dall’esplicito inciso contenuto nel verbale di denunciaquerela redatto dalla P.G.: ” è presente la persona in oggetto compiutamente generalizzata che, per ogni effetto di legge, sotto la propria responsabilità e senza costrizione alcuna, denuncia quanto segue, chiedendo per i reati la cui procedibilità non fosse d’ufficio, la punizione ai sensi delle vigenti leggi, delle persone responsabili dei reati che si configureranno nella presente denuncia-querela “.
Dunque, non è solo l’intestazione dell’atto in termini di ‘denuncia-querela’, ma anche il suo contenuto, che chiaramente evidenza l’espressa volontà punitiva.
Nel caso in esame la sottoscrizione del documento sopra richiamato, in cui è contenuta la manifestazione della volontà punitiva, esclude ogni dubbio sulla intervenuta presentazione di una valida querela.
La Corte di appello ha dunque errato nel ritenere il difetto della suddetta condizione di procedibilità.
La decisione deve essere conseguentemente annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per il giudizio.
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