Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MILANO il 19/01/1972 NOME nato a MILANO il 20/01/1967
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in pa riforma della sentenza del Tribunale di Pisa emessa in data 03.02.2022, dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per i reati loro contestati al capo b) dell’imputazione per interv prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di furto aggravato di capo a) in anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa.
Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello proponen due ricorsi.
2.1. COGNOME NOME NOME lamenta violazione di legge in relazione alla ritenu sussistenza della condizione di procedibilità in ordine al reato di cui articoli 110, 624, 625. n. 2, 5 e 7 cod.pen. (capo a) dell’imputazio
2.2. COGNOME NOME lamenta vizio di motivazione con riferimento all mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili.
3.1. GLYPH Il motivo dedotto con il ricorso di COGNOME NOME è manifestamente infondato. Si dà atto che in data 16.02.2023 è intervenu l’integrazione della denuncia sporta oralmente il 21.06.2014 dal persona offesa COGNOME NOMECOGNOME come attestato dal “Verbale di integrazione della denuncia sporta oralmente…” redat dalla Legione Carabinieri Toscana- Compagnia di Pisa. Il documento attesta la volontà della persona offesa di voler chiedere la punizi degli autori dei reati per ì quali aveva sporto denuncia, in quanto legge: “Con la presente integrazione, intendo richiedere formalmente la punizione degli autori di tutti i reati ravvisati nei fatti descritti denuncia da me presentata il 21. 06. 2014 presso la Stazione CC di Serravezza”. La Corte di appello, ritenendo sussistere nel caso di specie la condizione di procedibilità richiesta dalla legge per il re furto aggravato di cui al capo a), ha fatto applicazione del principi diritto secondo cui ai finì della validità di una querela, non è neces l’uso di formula sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fa e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di vo perseguire penalmente i fatti denunciati (fattispecie nella quale la ha ritenuto idonea ad integrare l’atto di querela l’uso della for “chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di fu e per tutti i reati che l’Autorità giudiziaria vorrà rav nell’esposizione dei succitati fatti”) (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/ Rv. 251439).
3.2. GLYPH
Per quanto riguarda il ricorso di COGNOME, la Corte di appello, con argomentazioni logiche e coerenti, nega il riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. sulla base del mancato rinvenimento della refurtiva e della circostanza che anche l’auto della
persona offesa avesse riportato dei danni (pag. 3). La Corte specifica inoltre che il computer rubato dall’autovettura, seppure usato, non
fosse di modico valore, e che, pertanto, nella fattispecie non potesse configurarsi la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla
vittima del reato. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante
del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico
pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona
offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res” (Sez.5, n. 344 del 26/11/2024, Rv. 282402; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 2 – ,n. 5049 del 22/12/2020, COGNOME, Rv. 280615 – 01).
3.3. GLYPH Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.