Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SQUINZANO il 20/08/1972
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo inosservanza dell’art. 529 cod. proc. pen. per difetto della condizione di procedibilità e punibilità.
Evidenzia, in proposito, che il reato di cui all’imputazione, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabià) è divenuto perseguibile a querela e che quest’ultima non è mai stata sporta dalla persona offesa.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile in quanto denuncia una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti.
Ed invero, dall’esame degli atti 7 cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) – emerge esservi stata una valida querela.
In data 14/1/2023, Napoli NOME, proprietario dello scooter di cui ail’imputazione, si portava presso l’Ufficio Denunce della Questura di lecce e presentava quella che, ancorché rubricata come “denuncia di tentato furto del motociclo, deve considerarsi una valida querela in quanto contiene specifica istanza punitiva (vi si legge; «Chiedo, pertanto, che l’autore o gli autori dei reati raffigurabili nei fa sopra esposti, qualora identificati, siano perseguiti a norma di legge».
In proposito, va ricordato che, pacificamente, la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente, infatti, che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale e, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (cfr. Sez. 5, n.. 10543 del 24/01/2001, COGNOME, Rv. 218329 – 01; conf. Sez. 5, n. 44968 del 27/09/2012, M., Rv. 253824 – 01 che ha ritenuto a tal fine sufficiente nell’atto la dizione “si faccia giustizia”; Sez. 2 30700 del 12/04/2013 COGNOME, Rv. 255885 – 01 che, analogamente ha ritenuto querela una dichiarazione orale della persona offesa di “aver contattato le forze di Polizia per il più a procedere”; Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013 dep. 2014 Rv. 258876 – 01, che ha ritenuto valida a tal fine la sollecitazione rivolta all’Autorit Giudiziaria di “voler prendere provvedimenti al più presto”, contenuta nella integrazione ad una precedente denuncia; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/201.4 Q.) Rv.
258384 – 01; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015 dep. 2016, COGNOME, Rv. 266258 01; Sez. 5, n. 18267 del 29/01/2019, COGNOME, Rv. 275912 – 01 che, ancora una volta, ha ritenuto querela La sollecitazione rivolta all’autorità giudiziaria di “vol prendere provvedimenti al più presto” contenuta nell’integrazione di una precedente denuncia, costituendo manifestazione della volontà di punizione dell’autore del reato; Sez. 3, n. 1390 del 21/03/1996, COGNOME, Rv. 205432 – 01).
Ribadito che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, è stato anche più volte chiarito che, ove emergano situazioni di incertezza, gli atti vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae, conseguendone che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (così Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260557 – 01 che ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell’istanza di punizione nella seguente affermazione “pertanto con la presente denuncia mi costituisco parte civile nel procedimento penale”; coni. Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 267138 – 01 che ha affermato che sussiste in materia il principio del favor querelae, in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela; Sez. 5 , n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia Rv. 282648 – 01 che ribadisce la sussistenza di un favor querelae).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024