Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Giffoni Valle Piana il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28/09/2023 dalla Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
preso atto delle richieste formulate dal P.M., nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso l sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha confermato la decisione con la quale Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al deli furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. per aver sottra NOME COGNOME materiale ferroso del valore di circa C 2.000,00, depositato in prossimità fabbricato di proprietà dello stesso, concesso in locazione a NOME NOME
La difesa articola tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha omesso di dichiarare, a seguito della ri intervenuta con d.lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, l’improcedibilità del reato per mancanz querela.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen., lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante contes ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. supponendo l’esistenza di un pregresso accordo tra il COGNOME e la coimputata volto a distrarre NOME COGNOME, senza considerare che ques locatario del fabbricato in prossimità del quale i beni sottratti erano stati deposi dal proprietario, non aveva alcun obbligo di vigilanza sugli stessi.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod pen., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la responsabilità dell’imputato, nono l’assenza di elementi di prova in ordine al momento in cui il furto era stato perpetrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa giudice di primo grado.
I giudici d’appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo g valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
Privo di pregio è il primo motivo con il quale la difesa censura la decisione assunta giudici d’appello nella parte in cui ha confermato la penale responsabilità dell’imput ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2, cod. omettendo di dichiarare, in ragione dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza della necessaria querela.
Dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione posta, risulta che NOME COGNOME, proprietario dei beni sottratti, dopo la presentazione della denuncia si è costituito parte civile.
4 .1 La giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che la volontà di punizione della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere desunta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, nel caso in emergano situazioni di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor querelae, principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439) e fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod.pen.), in virtù del quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante, costituendo applicazione di tale principio la costante interpretazione che privilegia la volontà querelatoria in qual forma espressa, al di là dell’uso di formule sacramentali.
Se, dunque, il favor querelae rappresenta un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che, là dove questa manifesti l’intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la su volontà che quel procedimento sia instaurato (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 ).
Dunque, la querela – quale manifestazione di volontà di punizione dell’autore del rea espressa dalla persona offesa – può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela e perciò una manifestazione di volontà di punizione e, ancora, può essere ravvisata nell’atto con il qual persona offesa dichiari di costituirsi parte civile, ovvero si riservi la costituzione di pa (Sez. 3, n. 3155 dell’11/01/1984, Accogli, RV. 163559; Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259).
Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, costituisce o riserva la costituzione di parte civile deve essere qualificata come v manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feo Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648).
h.2 Anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenz legittimità è orientata nell’affermare che «in tema di reati divenuti procedibili a que seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della vo punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi i corso, dall’avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi part (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616) o, ancora, dalla omessa revoca della costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844).
13.3 Ne deriva che, poiché la querela è un atto giuridico di natura negoziale, con il qua titolare del relativo diritto invoca, attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà dell’azione penale, anche per la sua remissione è necessaria una manifestazione di volontà di
natura contraria da parte dello stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., può essere espressa o desunta da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell’azione, univ chiari nel loro significato, tali da non lasciare dubbi o possibilità di interpretazioni dive
(– j quali può considerarsi la costituzione di parte civile non revocata nel processo instaurato. i GLYPH -5. Privo di pregio è anche il secondo motivo. In merito alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, pen., dalle argomentazioni logiche, complete e puntuali rese dai giudici di merito si evince l’imputato e la complice avevano architettato le modalità di attuazione del furto: mentr donna distraeva il NOME manifestando interesse alla realizzazione di mobili, l’imputat portava sul retro del capannone per caricare il materiale a bordo del mezzo con il qua entrambi erano giunti sul posto. Dunque, sebbene il materiale ferroso di proprietà di NOME COGNOME fosse semplicemente accatastato sul terreno che circondava il capannone locato al COGNOME, quest’ultimo deliberatamente distratto dalla complice dell’imputato, al punto da non rendersi conto quanto stava avvenendo e, pertanto, da non allertare le Forze dell’ordine.
t . Infondato è il terzo motivo.
Il ricorrente, limitandosi a generiche censure, omette di confrontarsi con le argomentazio tutt’altro che apodittiche e congetturali, rese dai giudici di merito i quali hanno dato at dato inconfutabile: prima dell’arrivo dell’imputato e della complice il materiale asportat regolarmente adagiato sul terreno, mentre, subito dopo il loro allontanamento a bordo de veicolo sul quale entrambi viaggiavano, lo stesso non c’era più.
.k. Alle sueposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/02/2024.