Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36287 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari
avverso la sentenza emessa in data 07/04/2025 della Corte di appello di Bari, prima sezione penale, nei confronti di NOME nato in Brasile il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che l’AVV_NOTAIO ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiest l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che ha chiesto l’accogliment del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata riportandosi alla memoria scritta depositata in data 16/10/2025 ed alla allegata nota spese;
udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato NOME, riportandosi alla memoria scritta depositata in data 1/10/2025 che ha chiesto declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del 03/10/2023 del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato NOME responsabile del reato di truffa con conseguente condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 120,00 di multa, condizionalmente sospesa subordinatamente al pagamento della somma di euro 2.000,00 liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del da dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela, co conseguente revoca delle statuizioni civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari articolando un unico motivo con il quale si deduce, sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art comma quarto, cod. pen. e la contraddittorietà nonché manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente che la Corte di appello è pervenuta a declaratoria di no procedibilità per il reato di truffa ascritto all’imputato affermando che la persona offesa avrebbe manifestato la volontà di procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato. Tale statuizione è erronea atteso che nel verbale di denuncia in atti (allegato al ricor NOME NOME ha espressamente avanzato richiesta punitiva, riservandosi la costituzione di parte, poi regolarmente perfezionata nel processo di primo grado celebrato a carico di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte, la querela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l’uso di formule sacramental essendo sufficiente la denuncia del fatto illecito, purchè da essa emerga l’intenzione volere perseguire l’autore dello stesso (ex multis Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284570; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT/Baia Antonio Rv. 282648; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384 – 01).
Si è precisato che la sussistenza della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, ma si palesano univocamente dimostrativi in tal senso, i quali vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”.
In tale ottica, costituiscono chiara espressione della volontà di punizione no richiesta, formulata in un atto di “denuncia” da parte della persona offesa da essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico m (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 cit.), ma anche l’e riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunz se poi concretamente effettuata nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 5193 del 05/ dep. 2020, COGNOME, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015 dep. 2016, Caruso 266258) e, altresì,la presentazione alle forze dell’ordine di una denuncia, acco dall’allegazione di elementi utili all’individuazione dell’autore dell’azione crimin n. 10462 del 21/01/2025, PG/ COGNOME NOME, Rv. 287759).
Richiamati tali principi di diritto, ritiene il Collegio che la Corte territ errato laddove ha affermato che la denuncia relativa alla truffa in conte (pacificamente procedibile a querela) non contenesse alcun elemento dal quale p desumersi in maniera inequivoca la manifestazione di volontà a che il responsabile illecito venisse perseguito.
La piana lettura della denuncia in questione (che è allegata al ricorso) c viceversa, di apprezzare come il suo autore abbia delineato precisamente di esser vittima di una condotta fraudolenta e poi espressamente chiesto “la punizione del co a norma di legge”, riservandosi” la costituzione di parte civile per il risarcimento patito” (successivamente perfezionata nel giudizio di primo grado) ed abbia consegnato ai verbalizzanti l’intero carteggio in suo possesso all’evidente scopo elementi utili di individuare l’autore della segnalata truffa.
L’atto, per come confezionato, al di là della formale intestazione quale den chiaramente indicativo della volontà di perseguire il responsabile del reato e può considerarsi atto equipollente a querela.
Alla fondatezza del motivo proposto consegue l’annullamento della sente impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di B va rimessa la regolamentazione delle spese di parte civile (cfr. Sez. 1, n. 01/07/2022, Scapin, Rv. 233987-04; Sez. 5, Sentenza n. 25469 del 23/04/2014, PC proc. Greco, Rv. 262561)
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C appello di Bari. Al definitivo la rifusione delle spese di parte civile.
Così deciso il 21/10/2025
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DEPOSITA10 IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
Il Presidente