Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41795 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41795 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/09/2020, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del 20/06/2020 del Tribunale di Milano, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per averlo ritenuto responsabile di aver cagionato – o concorso a cagionare – il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, della quale era amministratore sin dall’epoca della costituzione, per effetto del compimento di svariate operazioni dolose (quanto alla sistematica omissione del pagamento di somme dovute, a titolo di imposte e contributi previdenziali) a partire dall’anno 2011 e fino alla dichiarazione di fallimento del 08/03/2015, oltre che del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ascritto sub A) e di numerosi episodi di truffa, aggravata ex art. 61 n. 7) e n. 11) cod. pen., contestati sub B2), B3), B4), B5), B6) e B7) e, infine, del delitto di calunnia ascritto sub C), ha dichiarato no doversi procedere – per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione – con riferimento alle condotte sussunte ai capi B7) e B8), escludendo anche la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7) cod. pen., in riferimento al reat contestato sub B4) e, all’esito, ha rideterminato la pena irrogata in primo grado.
Con sentenza del 07/09/2021, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alle imputazioni di cui ai seguenti capi:
B2) (ipotesi di reato ex art. 640 cod. pen., inerente al contratto di locazion operativa del 02/04/2014, intervenuto fra la società fallita RAGIONE_SOCIALE quale fornitore, la RAGIONE_SOCIALE, nella veste di utilizzatore e la RAGIONE_SOCIALE, quale società di leasing);
B3) (ipotesi di reato ex art. 640 cod. pen., inerente al contratto di locazion operativa del 11/03/2014, intervenuto fra la società fallita quale fornitore, l RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, nella veste di utilizzatore e la RAGIONE_SOCIALE, quale società di leasing);
B4) (ipotesi di reato ex art. 640 cod. pen., inerente al contratto di locazion operativa del 19/03/2014, intervenuto fra la società fallita quale fornitore, RAGIONE_SOCIALE, nella veste di utilizzatore e RAGIONE_SOCIALE quale società di leasing);
B6) (ipotesi di reato ex art. 640 cod. pen., inerente al contratto di locazion operativa risalente al settembre-ottobre 2014, intervenuto fra la società fallita quale fornitore, la RAGIONE_SOCIALE, nella veste di utilizzatore e la RAGIONE_SOCIALE, quale società di leasing).
All’esito, la Corte di cassazione ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, alla quale ha anche rimesso la liquidazione delle spese in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE; ha dichiarato, nel resto, inammissibile il ricorso. Per ciò che attiene ai primi tre capi d’imputazione, la difes aveva sostenuto non poter essere considerate tempestive le querele presentate da RAGIONE_SOCIALE, dovendosi prendere in considerazione il termine di scadenza vigente, ai fini della presentazione di valida querela, con riferimento a ciascuno dei singoli episodi di truffa, non potendo trovare applicazione i criteri adoperati in relazione a modelli legali – ontologicamente de tutto dissimili – qualificabili come reato permanente o abituale, alle quali non può in alcun modo assimilare la continuazione fra autonome fattispecie di truffa. La Corte territoriale, pur a fronte di specifica deduzione, ha omesso di confrontarsi con tale aspetto.
In ordine al reato di cui al capo 56), esso concerne due distinti contratti di leasing ed era stata dedotta – in sede di gravame – la mancata proposizione della querela da parte del soggetto legittimato RAGIONE_SOCIALE; anche in relazione a tale deduzione, la Corte territoriale non si è pronunciata.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano decidendo in veste di giudice del rinvio – ha confermato la sentenza del 20/06/2019 del Tribunale di Milano, come modificata dalla sentenza della Corte di appello della medesima città del 25/08/2020 ed ha condannato l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali connesse al grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile in fase di appel liquidandole complessivamente nella somma di euro milleottocento, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. p
4.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in ragione della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta tempestività della querel proposta da RAGIONE_SOCIALE, quale condizione di procedibilità dell’azione penale. La Corte di appello di Milano non ha verificato se la querelante avesse svolto accertamenti successivi, una volta ricevuta la comunicazione – proveniente dagli utilizzatori finali – attinente alla mancata consegna dei beni oggetto del contratt di locazione operativa. In relazione agli episodi di truffa ascritti sub B2), B3) e 5 si è ritenuta la tempestività della querela, facendo decorrere il termine per la
proposizione della stessa non già dal momento in cui la persona offesa NOME aveva ricevuto il singolo reclamo, da parte dell’utilizzatore, bensì dall’ultima comunicazione in ordine temporale, risalente al 10/02/2015; si era ritenuto, infatti, che solo all’esito di una valutazione complessiva, in ordine a tu i reclami ricevuti, NOME potesse acquisire la piena consapevolezza, circa la condotta truffaldina serbata da RAGIONE_SOCIALE, a seguito di ciascuno dei reclami, è quindi restata inerte e non ha svolto accertamenti, né ha chiesto ulteriori informazioni, limitandosi a ricevere un solo reclamo da ciascun utilizzatore; eppure, la Corte territoriale ritiene tempestiva la querela – pur fronte di episodi di truffa tra loro ben distinti, già quanto alla contestazion stimando trattarsi di una situazione particolare, la cui reale portata si sarebbe esplicitata compiutamente soltanto all’esito di una valutazione globale della pluralità di reclami. Per giungere all’individuazione del dies a quo del termine per la proposizione della querela, si adotta, quindi, un criterio di tipo quantitat (fondato esclusivamente sul numero delle contestazioni), piuttosto che un parametro valutativo di natura qualitativa (basato sull’esame delle modalità della condotta). Il profilo di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, dunque, si annida nell’aver considerato ciascun episodio come un fatto in grado di integrare un singolo reato, ma di aver poi dichiarato – del tutt incongruamente – che la situazione si sia esplicitata, nei suoi reali contorni, soltanto all’indomani di una complessiva valutazione, in ordine ad una pluralità di reclami.
La querela della società di leasing RAGIONE_SOCIALE interviene il 30/04/2014 ed è unica per fatti diversi e distinti, tutti commessi in tempi diversi non collegati tra loro – se non quali espressioni di un disegno unitario e, quindi, a soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio – e commessi in danno di utilizzatori diversi. Già altra sezione della Corte d’appello di Milano, peraltro, sposato la tesi difensiva ed ha riformato il solo capo 55), in relazione al quale era trascorso un periodo di tempo superiore ai tre mesi, dal momento della conoscenza del reato a quello della proposizione della querela.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in ragione della contraddittorietà o manifesta illogicità de motivazione; la difesa si duole, in particolare, della assenza di querela proveniente dalla persona offesa RAGIONE_SOCIALE e, comunque, censura la tardività della querela presentata dall’utilizzatore COGNOME, soggetto a tanto non legittimato; viene richiesto, quindi, il proscioglimento dell’imputato pe improcedibilità dell’azione penale.
Al capo B6) è contestata una ipotesi dì truffa, nella quale figura come persona offesa RAGIONE_SOCIALE, per esser stata questa indotta a corrispondere una
somma di denaro a RAGIONE_SOCIALE, in virtù della falsa rappresentazione della avvenuta vendita di alcuni beni; COGNOME, invece, è persona offesa in un altro episodio, non sussunto in alcuna delle attuali contestazioni. La Corte di appello di Milano, in realtà, opera una impropria commistione fra i due accadimenti, senza accorgersi di come RAGIONE_SOCIALE non abbia mai inoltrato querela, con riferimento alla truffa ascritta sub B6). COGNOME, invece, non riveste la qualità di persona offesa di tale ipotesi di reato, visto che l’inganno che essa lamenta – in sede di querela – è ricollegabile ad artifici posti in essere da NOME COGNOME, al fi di giungere alla conclusione del secondo contratto con RAGIONE_SOCIALE; ma COGNOME non è nemmeno danneggiata dal reato sub 56), posto che RAGIONE_SOCIALE ha beneficiato di atti di disposizione patrimoniale realizzati dalla sola RAGIONE_SOCIALE e non anche da COGNOME. A tutto voler concedere, la querela sporta da quest’ultima – sebbene a tanto non legittimata – il 18/05/2015, deve considerarsi tardiva, posto che NOME COGNOME ha ricevuto le fatture – che rappresentano il doppio pagamento, quindi rendono palese la sussistenza della truffa – da RAGIONE_SOCIALE il giorno 09/12/2014, poi in data 08/01/2015 e, infine, il 05/02/2015.
Già nel gennaio 2015, quindi, NOME e NOME erano ben consci della rilevanza penale della condotta posta in essere – sussunta in querela e, comunque, non oggetto della contestazione sub B6 – tanto che la querela del maggio 2015 non può che essere considerata tardiva. Quanto ancora al tema della procedibilità, nemmeno risulta sussistente il danno di rilevante entità, tale da rendere la fattispecie procedibile d’ufficio.
4.3. In conclusione, la difesa ha domandato la pronuncia, nei confronti del COGNOME, di sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell’azione penale, in relazione ai reati ascritti sub B2), B3), B4) e B6) della rubrica, a causa dell’assenza o della natura tardiva della querela; ha infine domandato una nuova determinazione della pena inflitta, in misura non eccedente i 4 anni di reclusione.
5. Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Corte territoriale ha colmato la lacuna motivazionale evidenziata dalla Suprema Corte, nell’ambito del giudizio rescindente, chiarendo la ragione per la quale essa reputi esser state tempestivamente presentate le querele, relativamente ai fatti sussunti ai capi 52), 53) e 54). La motivazione è congrua e priva di illogicità manifeste, mentre il ricorso ripropone ragioni già prospetta dinanzi ai giudici di merito. La sentenza impugnata afferma la tesi secondo la quale i meri reclami, provenienti dagli utilizzatori dei beni oggetto di locazione, no rappresentassero un indice sicuro della sussistenza della truffa, atteggiandosi, al più, quali elementi indicativi di un mero inadempimento contrattuale; in tale ottica,
(
tali reclami non possono rappresentare il dies a quo, per la presentazione della querela.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso, atteso che non vengono allegati all’impugnazione gli atti idonei a consentire di comprendere quanto accaduto.
6. La difesa ha presentato memoria di replica datata 23/05/2023, a mezzo della quale ha precisato quanto segue. Per ciò che attiene ai capi B2), B3) e 54), è carente – o meramente apparente – la motivazione in ordine alla ragione per la quale si debba ritenere tempestiva la querela in atti, inoltrata in relazione a contestati episodi di truffa in contestazione. Non c’è alcun elemento da cui sia possibile dedurre che la persona offesa NOME abbia effettuato verifiche ed accertamenti, in relazione agli episodi di truffa in contestazione, unic incombenti che avrebbero giustificato la posticipazione del termine utile per la proposizione di valida e tempestiva querela. Tale conclusione è conforme alle conclusioni assunte dal AVV_NOTAIO Generale della Corte d’Appello, che aveva concluso per l’annullamento della condanna. RAGIONE_SOCIALE, rispetto a ogni singolo reclamo ricevuto da parte degli utilizzatori, è restata inerte e non ha posto in essere alcun ulteriore accertamento. Si è ritenuta la tempestività della querela, legando il relativo termine all’ultimo reclamo ricevuto da RAGIONE_SOCIALE, che era stato inviato da un utilizzatore – RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME – la cui vicenda non risulta neppure riportata in rubrica.
Quanto alla seconda doglianza, inerente al delitto riportato sub B6), il ricorso è pienamente autosufficiente. Non sono controversi, infatti, né il contenuto dei contratti, né l’esistenza di questi; il punto nodale è costituito, inf esclusivamente dall’assenza di querela relativamente al fatto per cui è intervenuta condanna. Il documento al quale occorre fare riferimento, dunque, è solo la querela presentata da COGNOME; questa, in ragione della natura di condizione di procedibilità, è elemento essenziale del fascicolo e, quindi, di agevole individuazione. In estremo subordine, potrà essere valutata l’eventuale intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti.
È utile preliminarmente richiamare l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendos
quindi un error in procedendo -la Corte stessa divenga giudice del “fatto processuale”, ossia dei presupposti della decisione contestata; su questa esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazionale esibito. Deriva da ciò che la Corte di cassazione, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così – ove necessario, anche accedendo agli atti – è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori” (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311).
Si ricorda poi come – sulla base del consolidato insegnamento giurisprudenziale – il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, della sussistenza del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Tale consapevolezza può essere acquisita in modo completo, solo se e quando il soggetto passivo abbia contezza sia dell’identità soggettiva dell’autore, sia della manifestazione fenomenica della condotta posta in essere in suo danno e sia in grado, quindi, di determinarsi in modo libero; non bastano, pertanto, dei meri sospetti a fissare il momento di decorrenza del termine utile per l’inoltro dell’istanza punitiva (Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 241395; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261018; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081).
3. Tanto premesso, non vi è chi non rilevi come la Corte di appello di Milano non abbia adeguatamente chiarito le ragioni, in base alle quali sia giunta a reputare tempestivamente inoltrate le querele concernenti gli episodi di truffa, da considerarsi sicuramente distinti e autonomi l’uno dall’altro, che sono sussunti ai capi B2), B3) e B4). I Giudici di secondo grado muovono, infatti, dall’assunto secondo il quale i singoli reclami – giunti alla RAGIONE_SOCIALE da parte dei diversi utilizzatori – non potessero immediatamente dar conto dell’esistenza di un disegno truffaldino, in capo al COGNOME. Tali comunicazioni – isolatamente considerate – non potevano che segnalare la ricorrenza di meri inadempimenti contrattuali; un momento di gran lunga antecedente, sotto il profilo logico e concettuale, rispetto a quello della presa di coscienza in ordine alla condotta delittuosa ascritta. Una situazione di fatto, insomma, ancora non in grado di fissare la decorrenza del termine utile per la proposizione della querela, ex art. 124 cod. pen.
La Corte distrettuale, inoltre, ha scandagliato i contorni fenomenici di tale segmento della vicenda ed ha sottolineato come i reclami siano giunti presso RAGIONE_SOCIALE in tempi diversi, venendo ricevuti da diversi dipendenti della società. La sentenza impugnata sottolinea, del resto, come nella comune pratica commerciale un reclamo non possa ipso facto rivestire una univoca significazione, quale fattore sicuramente evocativo della realizzazione di una truffa, assumendo invece esso – nella grande maggioranza dei casi – i contorni del mero inadempimento negoziale. Attenendosi a tale impostazione argomentativa, la Corte distrettuale ha reputato ragionevole far coincidere il dies a quo, quanto al termine per la proposizione della querela, con la ricezione – in data 10/02/2015 della comunicazione trasmessa dall’utilizzatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Questo è stato considerato essere il momento atto a segnare la completa presa di cognizione, ad opera di COGNOME, della natura truffaldina della condotta serbata da RAGIONE_SOCIALE.
3.1. La Corte di appello, però, non ha fatto buon governo dei principi di diritto che disciplinano la materia. Giova precisare, in primo luogo, come vi sia stata una sostanziale elusione del puntuale mandato valutativo, stabilito all’esito del giudizio rescindente. Nel corpo della sentenza della Corte di cassazione del 07/09/2021, è dato infatti leggere il seguente passaggio: «parimenti avrebbe dovuto approfondire il profilo della effettiva conoscenza, da parte della querelante, dei singoli episodi di truffa, operando una valutazione effettiva e non apparente del contesto fattuale, al fine di verificare se – come affermato dalla difesa – l RAGIONE_SOCIALE, una volta ricevuta la comunicazione di mancata consegna di beni, avesse o meno svolto ulteriori accertamenti, al fine di individuare chiaramente il momento a decorrere dal quale la detta persona offesa aveva avuto consapevolezza dei singoli episodi di truffa» (così alla pagina numero 9 della sentenza rescindente).
3.2. A fronte di tale inequivocabile indicazione, la presente impugnazione correttamente solleva il tema della contraddittorietà – di matrice sia logica, si intratestuale – della motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima afferma, infatti, che RAGIONE_SOCIALE “non risulta…che…abbia svolto accertamenti specifici antecedenti in relazione ai singoli reclami”; tale dato dovrebbe condurre a far coincidere il termine di decorrenza, per la proposizione della querela – in relazione alle ipotesi di truffa sussunte ai capi B2), B3) e B4) – con la data di ricezione de singoli reclami; del tutto incongruo, allora, appare fissare il dies a quo al momento della comunicazione – in data 10/02/2015 – effettuata da una azienda (la sopra nominata RAGIONE_SOCIALE) che non è neanche coinvolta nel presente processo.
3.3. Sembra oltremodo riduttiva ed anche apodittica, sul punto, l’affermazione secondo la quale “un reclamo non è di per sé indice di truffa”, laddove non si prenda minimamente in considerazione un ulteriore – e strettamente collegato – elemento oggettivo, rappresentato dal fatto che tale reclamo, inerente alla mancata consegna del bene locato, faceva seguito ad una dichiarazione di avvenuta installazione di quello stesso bene, redatta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (sarebbe a dire, da NOME COGNOME). E tale dichiarazione di avvenuta installazione, viepiù, era corredata dell’emissione di relativa fattura. Trattasi situazione ripetutasi – sempre negli esatti termini – nei tre casi descritti in rubri ai capi B2), B3) e B4), con riferimento ai contratti che vedevano, nella veste di utilizzatore dei beni, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
3.4. Il semplice collegamento logico, fra la (fasulla) dichiarazione di installazione a regola d’arte, rilasciata dalla fallita e la successiva comunicazione di mancata consegna, dei beni oggetto della fornitura, avrebbe dovuto indurre RAGIONE_SOCIALE a rendersi immediatamente conto di trovarsi dinanzi non ad un mero inadempimento contrattuale, bensì ad una condotta di pacifico tenore truffaldino. E la Corte di appello di Milano, in sede di giudizio rescissorio, avrebb dovuto dialogare con tale specifico profilo, pure oggetto di specifica deduzione difensiva e riconnpreso nel perimetro valutativo demandato dalla Corte di cassazione, mediante la decisione rescindente. Coglie allora nel segno l’osservazione difensiva, che sul punto lamenta la carenza – anche grafica, oltre che emergente dal substrato contenutistico dell’atto – della motivazione della sentenza impugnata.
3.5. Occorre procedere, pertanto, ad una retrodatazione del dies a quo del termine di cui all’art. 124 cod. pen., facendolo coincidere – in relazione altre cap d’imputazione sopra richiamati – con il momento della ricezione dei reclami, inerenti alla mancata consegna dei beni locati. Tali comunicazioni giunsero a RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente, nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2014; il termine finale, per la tempestiva proposizione dell’istanza punitiva, deve essere quindi fissato, in relazione ai reati sub B2), B3) e B4), rispettivamente ai giorn 17, 18 e 19 dicembre 2014. La querela presentata in data 30/04/2015, pertanto, si appalesa tardiva.
Con il secondo motivo, viene denunciata la mancata proposizione di querela, da parte della persona offesa RAGIONE_SOCIALE; si sottolinea, altresì, la tardività della querela presentata dall’utilizzatore COGNOME, soggetto comunque non legittimato all’inoltro dell’istanza punitiva. Si invoca, consequenzialmente, la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale.
4.1. Anche con riferimento al capo B6) la Corte di appello di Milano ha finito, in realtà, per eludere il dictum della decisione rescindente, chiaramente evincibile dal seguente, testuale passaggio della sentenza: «Parimenti fondato risulta il sesto motivo di ricorso, atteso che, come si evince alle pagg. 99 e 100 della sentenza di primo grado, nel caso in esame si fa riferimento a due distinti contratti di leasing; in relazione a detta circostanza con i motivi di appello si rilevava che la RAGIONE_SOCIALE non aveva sporto la querela per l’unico contratto a cui si riferiva il capo d imputazione. Anche su tale deduzione difensiva la Corte di merito omette del tutto la motivazione» (così alla pagina numero 9 della sentenza del 07/09/2021). I confini della valutazione demandata al giudizio di rinvio, pertanto, risultavano fissati in modo chiarissimo; la decisione della Corte di cassazione, del resto, appariva davvero di inequivocabile significazione, dato che essa faceva espressamente riferimento all’esistenza di due distinti contratti di leasing.
La Corte di appello di Milano, ciononostante, ha nuovamente richiamato la sussistenza di un unico contratto, nel quale figurerebbe – nella veste di utilizzatore – NOME COGNOME; questi sarebbe stato legittimato ad inoltrare l’istanza punitiva, in quanto danneggiato.
4.2. Inconferente, in primo luogo, è la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale a suffragio di tale tesi (Sez. 2 , n. 43910 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712). La Corte, in tale occasione, ha effettivamente fissato il principio in base al quale anche il terzo danneggiato dal delitto di truf pur se nella forma del mancato conseguimento di un profitto, deve essere ritenuto soggetto legittimato alla proposizione di querela. Essendo stata posta la questione, giova brevemente riassumere le coordinate dogmatiche della questione. L’orientamento tradizionale individua la persona offesa del delitto di truffa – come tale, soggetto legittimato alla presentazione dell’atto di querela – in colui che abb realizzato l’atto di disposizione patrimoniale, ritenendo che tale veste non sia attribuibile al soggetto tratto in inganno, allorquando non coincidente con il primo (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, Cerello, Rv. 195869). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in seguito, come – tra i soggetti ai quali spetta il diri querela, in relazione al delitto di truffa – rientri anche il “terzo danneggiato”, ciò intendendosi colui che, a causa della condotta fraudolenta, anche in assenza di una concreta diminuzione patrimoniale, abbia parimenti perso l’opportunità di acquisire al proprio patrimonio, ad esempio, il bene offerto in vendita dall’imputato o il corrispettivo di un servizio, quale mancata acquisizione di un profitto (Sez. 2 n. 20169 del 03/02/2015, Olivieri, Rv. 263520; Sez. F, n. 33884 del 23/08/2012, COGNOME, Rv. 253474; Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, COGNOME, Rv. 244665).
i f 4.3. Nella concreta fattispecie, si è però realizzata una situazione fenomenica del tutto difforme. Data infatti per pacifica l’esistenza di una duplicit
di contratti di locazione operativa, emerge come, nella querela presentata il 18/03/2015 dall’utilizzatore RAGIONE_SOCIALE, non si trovi alcun riferimento, alla vendita di materiale informatico da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, pertanto, sarebbe stata l’unica legittimata a proporre querela nel caso di specie. Coglie nel segno, in definitiva, la doglianza difensiva, che invoca la declaratoria di improcedibilità in relazione anche al capo B6).
Assunte le sopra esposte determinazioni, è anche possibile procedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di diritto in base al quale la Corte di cassazione può direttamente rideterminare la pena, a norma dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., allorquando sia necessario applicar nuovamente i medesimi indici di computo già fissati in sede di merito, senza che si prospetti la necessità del compimento di accertamenti di fatto, ovvero dell’espletamento di operazioni orientate alla discrezionalità valutativa, che restano inconciliabili con le prerogative riservate al giudice di legittimità (si v Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, COGNOME Rosa, Rv. 259253). Le determinazioni sopra indicate comportano, quindi, l’elisione della condanna concernente le contestazioni sub B), nelle differenti articolazioni riportate sub B2), B3), B4) e B6), oggetto d giudizio di rinvio; sul punto, è utile evidenziare che:
la sentenza del Tribunale di Milano, in data 20/06/2019, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati sub B), limitatamente alle condotte sussunte ai capi B1), B9) e B10), perché – escluse le contestate aggravanti – l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela;
i reati ascritti ai capi B2), B3), B4) e B6) sono ora oggetto di declaratoria improcedibilità, per tardività o difetto di querela, secondo quanto sopra specificato;
nella motivazione della sentenza della Corte di appello di Milano, in data 25/09/2020, è stato evidenziato il difetto di querela in relazione al capo B5), di ta che è stata dichiarata – anche quanto a tale porzione dell’imputazione – la improcedibilità per carenza della condizione di procedibilità;
la medesima sentenza della Corte di appello di Milano del 25/09/2020, infine, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B), relativamente alle condotte contestate ai sottocapi B7) e B8), per essere i reati estinti pe intervenuta prescrizione.
Alla eliminazione delle condanne inerenti alla contestazione sub B) – ormai nella sua interezza – consegue, stante la già intervenuta irrevocabilità della condanna concernente i delitti ascritti ai capi A) e C), la rideterminazione della pena irrogata a NOME COGNOME nella misura,
già stabilita in sede di merito, di anni quattro di reclusione .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi B2), B3) e 84) perché l’azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela e relativamente al capo B6) perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Ferma restando la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui al capo A), limitatamente ai sottocapi Al) e A3), e al capo C), ridetermina la pena ad essi relativa nella misura di 4 anni di reclusione.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2023.