Querela Furto Supermercato: La Cassazione Chiarisce Chi Può Sporgerla
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14286/2024, è tornata su un tema di grande rilevanza pratica: la validità della querela furto supermercato. La decisione offre spunti fondamentali sulla legittimazione a sporgere querela da parte del personale di sicurezza e sul valore probatorio di alcuni atti di indagine, come il riconoscimento fotografico. Analizziamo insieme i punti salienti di questa pronuncia.
Il Caso: Tentato Furto e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato, commesso all’interno di un esercizio commerciale. La condanna, emessa dal Tribunale di primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi, tra cui la presunta invalidità della querela, l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Analisi dei Motivi del Ricorso
Il ricorso si fondava su tre argomentazioni principali, tutte respinte dalla Suprema Corte.
La Validità della Querela Furto Supermercato
Il primo motivo di ricorso contestava la procedibilità dell’azione penale per inidoneità della querela. Secondo la difesa, l’atto non era valido. La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la querela era stata sporta da una testimone oculare e che, in ogni caso, la giurisprudenza consolidata riconosce al responsabile della sicurezza di un supermercato la legittimazione a proporre querela. Questo perché tale figura è titolare della ‘detenzione qualificata’ della merce, ovvero detiene i beni per conto del proprietario con un dovere di custodia. La sua posizione rientra quindi nella tutela offerta dalla norma penale.
Il Valore del Riconoscimento Fotografico
Il ricorrente lamentava l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, poiché non erano state rispettate le formalità previste dall’art. 213 del codice di procedura penale. Anche questo motivo è stato giudicato infondato. I giudici hanno chiarito che l’individuazione fotografica di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, assume una forza probatoria che prescinde dalle modalità formali tipiche del riconoscimento in senso stretto. Si tratta di un elemento di prova che il giudice può liberamente valutare insieme agli altri.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, l’imputato si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha respinto la doglianza, definendola generica e manifestamente infondata. La decisione del giudice di merito di negare le attenuanti era basata su una motivazione logica e priva di vizi: la ‘negativa personalità dell’imputato’, desunta dai suoi numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti. La Cassazione ha ribadito che il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua scelta sulla base degli elementi ritenuti decisivi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati e, in parte, sulla pedissequa reiterazione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della sentenza impugnata, ritenendo le motivazioni dei giudici di merito logiche, coerenti e in linea con i principi giurisprudenziali consolidati. La decisione sulla querela, sul riconoscimento fotografico e sulle attenuanti generiche è stata pertanto pienamente avallata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida alcuni principi di notevole importanza pratica. In primo luogo, stabilisce che per la querela furto supermercato è legittimato ad agire non solo il proprietario legale dell’esercizio commerciale, ma anche chi ha la detenzione qualificata della merce, come un responsabile della sicurezza. In secondo luogo, ribadisce che gli atti di indagine, come l’individuazione tramite fotografia, hanno pieno valore probatorio anche se non seguono le rigide formalità previste per gli atti dibattimentali. Infine, ricorda che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può essere legittimamente negata in presenza di una personalità dell’imputato che denoti una propensione a delinquere, come dimostrato da precedenti penali.
Chi è legittimato a sporgere querela per un furto commesso in un supermercato?
Secondo la sentenza, è legittimato a proporre querela non solo il proprietario, ma anche il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale, in quanto è considerato titolare della detenzione qualificata della merce in custodia.
Un riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini preliminari senza le formalità dell’art. 213 c.p.p. è utilizzabile come prova?
Sì, la Corte ha stabilito che l’individuazione fotografica di un soggetto compiuta nel corso delle indagini preliminari assume una forza probatoria che prescinde dalle modalità formali tipiche del riconoscimento, e può essere valutata dal giudice.
Perché la Corte può negare la concessione delle attenuanti generiche?
La Corte può negare le attenuanti generiche in base a una valutazione della personalità dell’imputato. Nel caso di specie, il diniego è stato ritenuto legittimo a causa della ‘negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14286 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 22 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di La Spezia in ordine al reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n.2, 99 comma quarto cod. pen.).
– Letta la memória del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, pervenuta in data 29/01/2024, con la quale nell’approfondire i motivi di ricorso, ha insistito nell’accoglimento dello stesso.
-Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta l’improcedibilità del reato per inidoneità di querela – è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza che alla pag. 3 specifica che sussiste la condizione di procedibilità, atteso che la querela è stata sporta dalla testimone oculare in data 22/1/15 e nel corso del giudizio di primo grado 23/3/2017- è stato prodotto il relativo verbale; nonché con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep.2019, Rv. 275342).
-Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, qui riuniti – con cui il ricorrente denunzia l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, posto in violazione dell’art 213 cod. proc. pen. perché non rispettate le formalità ivi indicate e la manifesta illogicità della decisione che sembrerebbe far ricadere l’onere probatorio sullo stesso anziché sulla pubblica accusa -si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.3: l’individuazione fotografica di un soggetto compiuta nel corso delle indagini preliminari assume una forza probatoria che prescinde dalle modalità formali tipiche del riconoscimento di cui all’art. 213 cod. proc. pen. -Sez.5, n. 23090 del 10/7/2020).
-Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è generico nonché manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( pag.3: negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti) e in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at
ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tele valutazione.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024