Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SASSARI nel procedimento a carico di:
NOME GLYPH nato a
NOME COGNOME
Inatoa
omissis
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avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, per quanto qui interessa, ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di furto ascritto a i P. N. el E.M. in quanto è stata ritenuta invalida la querela presentata da RAGIONE_SOCIALE cassiera del punto vendita oggetto di furto, in quanto ritenuta priva di una valida procura speciale ex art. 122 cod. proc. peri. da parte del legale rappresentante della società titolare dell’esercizio commerciale in questione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stato valutato se la querelante fosse autonomamente legittimata a proporre querela, quale persona avente una autonoma relazione di fatto con la cosa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il difensore di COGNOME ha depositato memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto invalida la querela presentata dalla cassiera del punto vendita su delega del til:olare del negozio, rilevando un vizio formale nella delega, senza considerare il costante insegnamento della Corte regolatrice che afferma come la querela sia proponibile non soltanto dal titolare del bene compendio di furto ma anche dal soggetto avente una detenzione qualificata sul bene, a fini di custodia o di vendita (cfr., da ultimo, Sez. 5, n 3736 del 04/12/2018 – dep. 2019, Rv. 275342 – 01; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696 – 01).
Il principio è stato chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 – 01), ove è stato evidenziato che con l’incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod
civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. Si è, pertanto, rilevato
che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso,
come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne.
Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il
diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che
persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (così, Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289 –
01).
7. Le superiori considerazioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al giudice di merito individuato
in dispositivo, il quale si atterrà ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione per i minorenni. Oscuramento dei dati sensibili. Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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