Querela e truffa: la validità della denuncia nelle frodi sulle utenze
La validità della querela è un elemento essenziale per la procedibilità di molti reati, tra cui la truffa. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una condanna per frode legata al recapito di bollette per consumi mai effettuati, chiarendo i criteri di identificazione della persona offesa e i limiti del ricorso in sede di legittimità.
Il caso e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine da un’azione truffaldina che ha portato all’emissione di una bolletta per un importo superiore a 800 euro a carico di un ignaro cittadino. La difesa della ricorrente sosteneva che non fosse sussistente la condizione di procedibilità, mettendo in dubbio la validità della denuncia presentata. Inoltre, veniva richiesto un riesame della responsabilità penale e dell’identificazione dell’autore del reato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. In primo luogo, ha confermato che la querela era perfettamente valida: l’identità della persona offesa emergeva chiaramente dal fatto che quest’ultima fosse il destinatario del danno economico derivante dalla bolletta insoluta. In secondo luogo, i giudici hanno ribadito che non è possibile richiedere in Cassazione una nuova valutazione delle prove se la motivazione della Corte d’Appello è già dettagliata ed esaustiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza delle doglianze difensive. Per quanto riguarda la querela, la Corte territoriale aveva già correttamente evidenziato come il soggetto che ha sporto denuncia fosse l’unico identificabile come vittima del danno patrimoniale. In merito alla responsabilità penale, la Cassazione ha sottolineato che il ricorso si limitava a sollecitare una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove. Tale richiesta è inammissibile poiché il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare la logicità della motivazione fornita nei gradi di merito, senza trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitività della condanna. La ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione tipica per i ricorsi dichiarati inammissibili. Questa decisione conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel proteggere le vittime di truffe contrattuali e nel limitare l’accesso al giudizio di legittimità a questioni puramente di diritto, escludendo tentativi di riaprire il dibattimento sui fatti già accertati.
Chi è legittimato a sporgere querela in caso di truffa sulle utenze?
La querela può essere sporta dal soggetto che subisce il danno patrimoniale diretto, come colui al quale viene recapitata una bolletta per consumi derivanti da un’attività fraudolenta.
Si può contestare l’identificazione del colpevole in Cassazione?
No, se la Corte d’Appello ha fornito una motivazione dettagliata e logica sull’identità dell’autore, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40152 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40152 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla sussisterza della condizione d procedibilità è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, evidenziava come la persona che aveva sporto querela fosse identificabile nella “persona offesa”, tenuto conto che la stessa si vedeva recapitare una bollet di consumi per il considerevole importo di oltre 800 euro in seguito all’azione truffaldina pos dalla Mazzotta (pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo ed il terzo motivo non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvononella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle pr non consentita in sede di legittimità; invero la Corte di merito offriva una dettagliata ed esaust motivazione in ordine alla conferma dell’accertamento di responsabilità e, segnatamente alla individuazione nel ricorrente dell’autore del reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023 COGNOME