Querela e poteri di rappresentanza: la Cassazione fa chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale di procedura penale: la validità della querela e poteri di rappresentanza del legale rappresentante di una società. La decisione ribadisce principi consolidati, offrendo importanti spunti sulla differenza tra vizi formali e sostanziali nell’atto di querela e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di danneggiamento. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. La validità della querela: Si contestava la validità della querela sporta dal legale rappresentante della società danneggiata, poiché nell’atto non era stata specificata la fonte dei suoi poteri di rappresentanza. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe reso nullo l’atto.
2. La valutazione delle prove: Si contestava l’affermazione di responsabilità penale, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle prove e nella motivazione, in particolare riguardo alla connessione tra la condotta minacciosa dell’imputato e l’atto di vandalismo.
La Decisione della Cassazione sulla Querela e poteri di rappresentanza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha seguito il suo orientamento consolidato. Ha chiarito che l’omessa indicazione, nella querela presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina automaticamente la nullità.
Questo principio di diritto, già affermato in precedenti pronunce (come la sentenza n. 8699 del 2010), stabilisce che un obbligo di verifica per il giudice sorge solo nel momento in cui l’effettiva titolarità di tali poteri venga formalmente contestata. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva già accertato che il querelante era effettivamente l’amministratore della società e, pertanto, pienamente legittimato a sporgere querela. La formalità, quindi, cede il passo alla sostanza della legittimazione.
Limiti del Giudizio di Legittimità e la valutazione dei fatti
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha sottolineato che le censure mosse dall’imputato non erano finalizzate a evidenziare un vizio di legge o un difetto logico della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei giudici dei gradi inferiori.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente, evidenziando la contestualità tra l’atto vandalico e la condotta minacciosa dell’imputato, basandosi sul compendio probatorio a disposizione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma in relazione alla validità della querela. Non è una mera dimenticanza formale a inficiare l’atto, ma l’eventuale assenza sostanziale del potere di compierlo, che deve essere però oggetto di specifica contestazione. In secondo luogo, il rigido perimetro del giudizio di Cassazione, che non può invadere la sfera della valutazione fattuale riservata ai giudici di merito, a meno che non si riscontrino palesi illogicità o travisamenti della prova, non rilevati in questo procedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la giustizia non può essere ostacolata da formalismi privi di una reale incidenza sulla sostanza dei diritti. La validità di una querela e poteri di rappresentanza si basa sulla legittimazione effettiva di chi la presenta, non sulla pedissequa elencazione delle fonti di tale potere. Inoltre, la decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La mancata indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza nella querela la rende automaticamente nulla?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’omessa indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza nella querela presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica non ne determina di per sé la nullità.
Cosa succede se l’imputato contesta formalmente i poteri di chi ha sporto la querela per conto di una società?
In caso di contestazione formale da parte della difesa, si impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sussistenza e dell’effettiva titolarità di tali poteri in capo al querelante.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. Il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie. La Corte valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità), non riesamina i fatti (giudizio di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria depositata nell’interesse dello stesso;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, successivamente reiterato con la memoria, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla validità della querela proposta, è manifestamente infondato poiché, fermo restando che l’omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui l’effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, si impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (Sez. 6, n. 8699 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 246177 – 01) e nella specie la Corte di merito, nel foglio 2, ha evidenziato come il COGNOME, che nel verbale di querela si era già qualificato quale titolare della ditta, in qualità di amministratore della società fosse legittimato a proporre querela;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di danneggiamento contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito – per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello – con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, il foglio 2 ove la Corte territoriale ha sottolineato, alla luce d compendio probatorio in atti, la contestualità dell’atto vandalico rispetto alla condotta minacciosa dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
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Il Presidente