Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43338 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43338 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GIUSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 17/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 20/12/2021, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato di cui appropriazione indebita.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. Osserva che la Corte territoriale erra laddove, pur avendo riconosciuto la tardività della querela sporta dalla persona offesa, ha poi ritenuto che la costituzione di parte civile fosse espressione della volontà punitiva, una volta diventato procedibile a querela di parte il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen.
2.1 In data 8/9/2023 il difensore ha fatto pervenire articolata memoria
contenente conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ed invero, ritiene il Collegio di dover dare continu quell’orientamento per il quale, in tema di appropriazione indebita aggrava sensi dell’art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., la persistente costituzi parte civile, coltivata anche successivamente all’introduzione della procedibi querela ad opera del D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la pi sussistenza dell’istanza di punizione che incide positivamente sulla condizion procedibilità (Sezione 2, n. 28305 del 18/6/2019, Mumlek, Rv. 276540 – 02). altri termini, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza dell di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particol può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosci anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez n. 19077 del 3/5/2011, Magli, Rv. 250318 – 01). In proposito, è stata rit sufficiente anche la sola riserva di costituzione di parte civile formulat persona offesa nella denunzia (Sezione 2, n. 5193 del 5/12/2019, Feola, R 277801 – 01; Sezione 5, n. 2293 del 18/6/2015, COGNOME, Rv. 266258 – 01 Sezione 5, n. 15691 del 6/12/2013, COGNOME, Rv. 260557 – 01), o ancora richiesta di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione form dal pubblico ministero ed il contemporaneo conferimento di procura speciale difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta (Sezio n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648 – 01). Si tratta all’evidenza di ip che esprimono il principio del favor querelae, che opera nelle situazioni di incertezza, quando l’atto non contiene l’esplicita manifestazione della volon punizione da parte della persona offesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Peraltro, nella stessa direzione, sia pure sotto altro profilo, recentemente affermato che, in tema di condizioni di procedibilità, riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 1 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2, del me decreto, che prevede l’avviso alla persona offesa per l’eventuale eserciz diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civ persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio, come avve nel caso di specie (Sezione 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 01).
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.