Querela: l’impatto della Riforma Cartabia sulle lesioni stradali
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza della querela nei procedimenti per lesioni personali stradali gravi o gravissime. Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2022, noto come Riforma Cartabia, il regime di procedibilità per molti reati è mutato, richiedendo un’attenzione particolare sia per le vittime che per gli imputati.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte
Un cittadino era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni personali stradali gravi, ai sensi dell’art. 590-bis del codice penale, in relazione a un sinistro avvenuto nel 2016. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, il quadro normativo è cambiato radicalmente, introducendo la necessità della querela per questa tipologia di reato, precedentemente procedibile d’ufficio.
Querela e procedibilità nei reati stradali
La decisione della Corte si fonda sulla verifica della condizione di procedibilità. Nel caso di specie, la difesa ha eccepito la mancanza della querela, evidenziando come il reato fosse ormai divenuto procedibile solo su istanza della persona offesa. La Corte ha confermato che, in assenza di aggravanti specifiche (come la guida in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di stupefacenti), la volontà della vittima è un requisito indispensabile per proseguire il processo.
L’applicazione della norma transitoria
Un punto cruciale della decisione riguarda l’efficacia temporale della riforma. L’art. 85 del D.lgs. n. 150/2022 stabilisce che le nuove disposizioni sulla procedibilità si applichino anche ai processi in corso. Questo significa che, anche se il fatto è avvenuto prima della riforma, la mancanza di una querela valida può portare alla chiusura immediata del procedimento penale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che, dal 30 dicembre 2022, il reato di lesioni stradali gravi o gravissime non è più perseguibile d’ufficio, a meno che non ricorrano le aggravanti previste dai commi successivi dell’art. 590-bis c.p. Poiché nel fascicolo processuale non risultava alcun atto di querela depositato dalla persona offesa e non erano state contestate aggravanti tali da giustificare la procedibilità d’ufficio, i giudici hanno dovuto prendere atto dell’insussistenza di una condizione essenziale per l’esercizio della giurisdizione penale.
Le conclusioni
L’azione penale non può essere proseguita se viene meno la condizione di procedibilità prevista dalla legge. La sentenza di condanna è stata quindi annullata senza rinvio, ponendo fine al procedimento senza ulteriori accertamenti nel merito. Questa decisione sottolinea come le riforme procedurali possano avere un impatto determinante anche nelle fasi finali del giudizio, rendendo fondamentale il monitoraggio costante delle novità legislative per una corretta strategia difensiva.
Cosa succede se non viene presentata la querela per lesioni stradali gravi?
In assenza di aggravanti specifiche che prevedano la procedibilità d’ufficio, il processo penale non può proseguire e l’eventuale condanna viene annullata per mancanza della condizione di procedibilità.
La Riforma Cartabia si applica anche ai vecchi incidenti stradali?
Sì, grazie alle norme transitorie, le nuove regole sulla querela si applicano anche ai procedimenti già avviati e pendenti in ogni stato e grado del giudizio.
Quali lesioni stradali restano procedibili d’ufficio?
Restano procedibili d’ufficio le lesioni stradali aggravate da particolari violazioni, come la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di droghe.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40114 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40114 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 590-bis cod. pen. meglio descritto in rubrica (fatto del 23.8.2016).
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo mancanza della condizione di procedibilità, trattandosi di reato divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. n. 150/2022.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.
Deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto in atti alcun atto di querela.
Invero, con l’entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d’ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti, nella specie non ricorrenti. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall’art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per assenza della prescritta condizione di procedibilità.
Così deciso il 20 giugno 2023
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