Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39522 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39522 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per essere l’azione penale improcedibile per mancanza di querela.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di PESARO in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
DEPOSITAT I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., m descritto in rubrica (fatto del 12.10.2017).
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensor dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
Violazione di legge, per improcedibilità delle lesioni a carico di COGNOME NOME per difetto di querela e delle lesioni a carico di COGNOME NOME, a seguit d.lgs. n. 150/2022, per rinuncia alla querela.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego de causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Sono stati depositati motivi nuovi con cui il ricorrente insiste richiesta di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in quanto proposta nei termini di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 150/2022.
Deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenz impugnata, non risultando proposto irrà:ttr alcun atto di querela nei termi legge.
Invero, con l’entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/202 reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona off restando in vigore la procedibilità d’ufficio soltanto nel caso in cui s verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti). La n disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma trans dettata dall’art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso il 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore
CANCELLE
A
Al
Il Presidente