Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42481 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 4 Num. 42481 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusione del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto disporsi correzione di errore materiale come in atti evidenziato.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che, con sentenza n. 33906/23 resa il 28 giugno 2023, questa Sezione ha annullato la sentenza della Corte di Venezia resa nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui all’art. 189, comma 7, codice strada, con rinvio per giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, rigettando il ricorso ne (all’imputata essendo stati contestati anche due reati colposi, rispettivamente ai dell’art. 590 cod. pen., ai danni della persona offesa COGNOME NOME e dell’art. 590 bis cod. pen., ai danni della persona offesa COGNOME NOME);
che il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. è divenuto perseguibile a querela ;
che la Corte è incorsa in errore di fatto o percettivo, poiché la querela in atti presentata soltanto da COGNOME NOME (persona offesa del reato di cui all’artt. 5 comma 1, cod. pen.), ma non anche dalla persona offesa COGNOME NOME;
visti la nota 11 luglio 2023, con la quale il Consigliere relatore ha segnalato l’e Presidente titolare della Quarta Sezione penale e il conseguente provvedimento con i quale è stata disposta l’iscrizione a nuovo ruolo perché si provveda alla correz dell’errore materiale segnalato;
visto il parere del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il qu chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale come in atti evidenziato;
ritenuto doversi procedere in tal senso, con pronuncia di annullamento della sentenz senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’art. 590 bis, cod. pen., perché l’azione penale non doveva essere proseguita, atteso che la norma più favorevole, introdotta con riforma di cui al decreto delegato n. 150/2022 cit., deve trovare applicazione retroattiva a dell’art. 2, comma 4, cod. pen., poiché il rapporto d’impugnazione è stato regolarmente instaur (ricorso non dichiarato inammissibile) e la declaratoria non impone accertamenti in fat valutazioni di merito;
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 33906 del 2023 pronunciata all’udienza del giugno 2023 nel senso che prima della parola “Annulla” siano aggiunte le seguenti parole: “Annul senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 590 bis cp ai danni persona offesa COGNOME NOME perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto d querela”. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito
Deciso il 3 ottobre 2023.
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