Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41166 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41166 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASCIO NOME COGNOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato l condanna riportata in primo grado dai predetti in ordine al reato di cui all’art. 624, 625 comma 2 cod.
Il ricorso, che si articola in due motivi, denuncia in primo luogo violazione di legge e carenza di motiva quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato o di imputazione, in quanto sarebbe ravvisabile l’assoluta buona fede dell’imputata, versante in error fatto circa l’esistenza di un regolare contratto di fornitura di energia elettrica.
Il motivo è generico e manifestamente infondato.
In effetti, tale doglianza è aspecifica e non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché olt confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata – pag. 3 – è costituita da mere doglianze punto di fatto, volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura del probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente, delineato dalla doppia conforme di condanna.
Il secondo motivo denuncia l’assenza della condizione di procedibilità prescritta dal novellato art. 624 pen. nel termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150/2022.
Il motivo è fondato.
In effetti, 1″entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regim procedibilità del delitto di furto; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovv ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso s esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”.
Non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle condizioni che legittimano l’esercizio ex officio dell’azione penale, si è posto il problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell’illecito ad all’odierna ricorrente.
Indi, l’articolazione dell’Ufficio per il processo presso la Quinta sezione penale di questa Corte ha provv a richiedere alla Procura della Repubblica di Marsala se, come previsto e consentito dall’art. 85 del d 150/2022, la persona offesa avesse o meno sporto querela entro il 30 marzo del 2023.
In data 21 aprile 2023, la Procura ha comunicato che “non è mai pervenuto atto di querela in relazione al procedimento penale n. 1396/2019 mod.21”.
Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ampiamente liberatoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per mancanza di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 13 settembre 2023