Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41443 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41443 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME (CUI 04KR30U) nato il DATA_NASCITA CONDOR COGNOME NOME (CUI 040TSNO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di tentato furto aggravato, commess concorso.
Con un unico motivo, la difesa censura la mancata pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo è fondato.
L’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2) cod.
Invero, l’art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito comma dell’art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infe ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il f commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”.
Non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l’esercizio ex officio dell’azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibil dell’illecito addebitato agli odierni ricorrenti.
Dagli atti del processo, consultabili in questa sede in ragione della natura della cens formulata, si rinviene la denuncia, sporta in data 16 gennaio 2020 presso il RAGIONE_SOCIALE operati della RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME, addetto alla sicurezza presso l’esercizio commerciale, su delega della persona offesa RAGIONE_SOCIALE
Il documento non può essere qualificato come querela, in quanto non contiene alcuna manifestazione di volontà punitiva (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, COGNOME, Rv. 266722; Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670), né risulta che la persona offesa abbi proposto querela entro il 30 marzo del 2023, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo cit
Invero, in data 21 giugno 2023, la competente Procura della Repubblica, interpellata sul punto, comunicava che “non risultano ulteriori iscrizioni a carico degli imputati per i commessi in RAGIONE_SOCIALE il 16/01/2020″.
Al difetto di querela, consegue, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato.
NOME
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per manc querela.
Così deciso il 27 giugno 2023
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