Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40547 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di ap di L’Aquila ha parzialmente riformato – limitatamente alla rideterminazione pena inflitta in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 d escludendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. e rico l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente – la pronunci grado che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi quattro di reclusio euro 300,00 di multa perché dichiarata colpevole del reato di cui agli a 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen.
L’unico motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in relazione ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità non è inammissibile, fondato.
Va premesso che il controllo degli atti processuali ha consentito di accerta l’esistenza di una mera denuncia – costituente l’unico atto di recente dalla Procura della Repubblica su espressa richiesta di questo ufficio – dal non emerge in alcun modo la formulazione di un’istanza di punizione: t discende sia dalla qualificazione dell’atto che dal suo contenuto.
Ritenuto che pertanto, essendo stata nei caso di specie la sentenza di pronunciata prima dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia – d d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge del settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell’art I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge da I. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore dell riforma – il ricorso che ha dedotto, dopo l’entrata in vigore della unicamente il difetto dì una valida querela in relazione al reato di furto a ai sensi dell’art. 625 n. 7 – che in virtù dell’art. 2 del d.lgs. 15 oramai divenuto procedibile a querela – deve essere ritenuto non inammissi con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatin 273551); sicché è rilevabile il difetto della condizione di procedibilità.
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che insiste declaratoria di improcedibilità.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve es annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell’azione pe
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può ess proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 27 settembre 2023.