Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; LtZ GLYPH i GLYPH L-k ·
[udito il Pubblico Ministero, in personadel AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo GLYPH i GLYPH 1A
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, i parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Piacenza per aver assolto COGNOME NOME dal delitto a lui ascritto al capo 2), ha confermato nel rest dichiarazione di colpevolezza di COGNOME NOME in relazione ai capi 1) e 3) d imputazione.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato che solleva i seguenti motivi con cui deduce:
2.1. Quanto al capo 1): Illogicità e mancanza della motivazione. Ribadisce che la denuncia sporta dall’imputato in ordine > e:4i furto della macchina per caffè Faenna, in realtà ceduta a terzi, avvenne per errore; i Giudici non avrebbero pres in considerazione la circostanza che egli non era assicurato contro il furto e c pertanto, alcun vantaggio avrebbe tratto dalla relativa denuncia;
2.2. Quanto al capo 3):
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per difetto della condizione di procedibilità. La Corte di appello ha qualificato come querela la denuncia del procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE. la quale, però, non può riteners equiparabile a querela, atteso che la denuncia effettuata da un incaricato pubblico servizio è atto dovuto e obbligatorio e non costituisce libera espression di volontà punitiva. Difetterebbe pertanto la condizione di procedibilità;
Illogicità e mancanza della motivazione rispetto al fatto che l’autore dell manomissione sul contatore fosse l’imputato, sottolineandosi Iàstessa sarebbe avvenuta quando l’attività del COGNOME era ormai cessata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricor sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 3) dell’imputazione (furto in danno dell’RAGIONE_SOCIALE) per difetto della condizione procedibilità, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
Quanto al capo 3), deve invero rilevarsi che la contestazione formulata nei confronti dell’imputato contempla le circostanze aggravanti di cui all’art. 62 comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., quest’ultima relativamente al fati:o di aver agi su cosa esposta per necessità e per destinazione alla pubblica fede: ipotes
queste, per le quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto la procedib a querela di parte, limitando la procedibilità di ufficio ad alcune, limi eccezioni, tra le quali rientra quella, anch’essa contemplata al predetto n. 7) cui il fatto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio, circostanza ch non è stata contestata al COGNOME. Tanto premesso, nel caso di specie, l’Ene persona offesa dal reato, risulta non aver sporto querela, derivandone ch l’azione penale, rispetto al reato di furto aggravato di cui al capo 3), non essere proseguita per mancanza dell’anzidetta condizione di procedibilità.
2.1. Quanto al reato di simulazione di reato di cui al capo 1), il ricorso rei doglianze cui la Corte territoriale, evidenziando circostanze non controverse e Jr 7 2 I documentalmente provate, ha adeguatamente datoi , con valutazioni in · i GLYPH 2, fatto congrue e non manifestamente illogiche , t ragib -rirperle quali ha escluso l’errore di buona fede da parte dell’imputato (p. 3).
GLYPH In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 3 (furto in danno dell’RAGIONE_SOCIALE) perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, con rinvio per rideterminazione della pena in ordine al delitto di cui al capo 1 (art. .367 c.p.) ad altra ezione Corte di appello di Bologna. Il ricorso va rigettato nel resto. Deve esse dichiarata l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità in ordine al rea cui all’art. 367 c.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 3 (furto in danno dell’RAGIONE_SOCIALE) perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, e rinvia per rideterminazione della pena in ordine al delitto di cui capo 1 (art. 367 c.p.) ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Riget nel resto il ricorso. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabili ordine al reato di cui all’art. 367 c.p.
Così deciso il 29/11/2023