Denuncia vs Querela di Parte: Quando un Modulo Non Basta
Nel complesso mondo del diritto penale, la distinzione tra denuncia e querela di parte è fondamentale. Mentre la prima è una semplice segnalazione di un reato, la seconda è una formale richiesta di procedere penalmente contro il responsabile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, chiarendo che la compilazione di un modulo informatico standard non è sufficiente a integrare una valida querela se manca una chiara e inequivocabile volontà punitiva. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una decisione della Corte di Appello, che aveva dichiarato il non doversi procedere per i reati di furto e tentato furto nei confronti di un imputato. La ragione? La mancanza di una valida querela di parte, condizione essenziale per la procedibilità di tali reati. Il Procuratore Generale presso la stessa Corte di Appello non ha condiviso questa interpretazione e ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la denuncia sporta dalle persone offese dovesse essere considerata a tutti gli effetti una querela valida.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del Procuratore, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il ricorso era manifestamente infondato, poiché la decisione della Corte territoriale era corretta e basata su una corretta interpretazione degli atti processuali. La Corte ha sottolineato che un atto, per essere qualificato come querela di parte, deve contenere elementi che dimostrino senza ombra di dubbio la volontà della vittima di ottenere la punizione del responsabile.
Le Motivazioni: la volontà di punire deve essere esplicita nella querela di parte
Il cuore della motivazione risiede nella natura dell’atto presentato dalle persone offese. Si trattava di una denuncia contenuta in un “modulo informatico”, un format standard che, per sua natura, può contenere diciture generiche. La Cassazione ha stabilito che non è possibile attribuire a una frase standardizzata un “significato univoco” di volontà punitiva, specialmente in assenza di una “espressa richiesta di punizione del responsabile nel corpo delle dichiarazioni verbalizzate”.
La Corte ha inoltre distinto il caso in esame da altri precedenti giurisprudenziali. In altre occasioni, la volontà di querelare era stata desunta non solo dall’intestazione dell’atto, ma da ulteriori elementi concreti, quali:
1. La richiesta della persona offesa di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione (ai sensi dell’art. 408 c.p.p.).
2. Il conferimento di una procura speciale a un difensore per presentare opposizione all’archiviazione (ai sensi dell’art. 410 c.p.p.).
In assenza di tali indicatori, il semplice atto di denuncia, anche se valorizzato dal Procuratore ricorrente, non poteva essere elevato al rango di querela di parte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per le vittime di reato e per i loro legali. Per i reati perseguibili solo su querela (come il furto semplice), non è sufficiente denunciare il fatto alle autorità. È indispensabile che nell’atto sia inserita una formula chiara ed esplicita che esprima la volontà di vedere il colpevole perseguito penalmente. Affidarsi a moduli standard senza personalizzarli con una chiara manifestazione di volontà punitiva può comportare il rischio che l’azione penale non possa essere avviata, lasciando di fatto il reato impunito per un vizio procedurale.
Una semplice denuncia presentata alla polizia vale automaticamente come querela di parte?
No. Secondo questa ordinanza, una denuncia, specialmente se redatta su un modulo informatico standard, non equivale automaticamente a una querela se manca una chiara ed esplicita richiesta di punizione del colpevole.
Cosa deve contenere un atto per essere considerato una valida querela di parte?
L’atto deve contenere una manifestazione di volontà inequivocabile di perseguire penalmente il responsabile del reato. La Corte sottolinea l’importanza di una “espressa richiesta di punizione” inserita nel corpo della dichiarazione.
Quali altri elementi possono rafforzare la validità di una querela di parte?
Oltre alla richiesta esplicita di punizione, altri elementi possono indicare la volontà di querelare, come la richiesta di essere informati in caso di archiviazione del procedimento o il conferimento di una procura speciale a un avvocato per opporsi a tale archiviazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO dì VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza della stessa Corte territoriale, la quale, in riforma della sentenza del Tribunal Venezia, dichiara non doversi procedere per i reati di furto e tentato furto nei conf dell’imputato NOME COGNOME per mancanza di querela;
Rilevato che il Procuratore Generale lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento del valore di querela della denuncia presentata dalle persone offese;
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dall’esame dell’atto proveniente dalle pers offese, il quale non può essere qualificato come querela di parte in quanto contenuto in u modulo informatico, donde non può attribuirsi alla dicitura valorizzata dal Procuratore genera ricorrente un significato univoco, in assenza di una espressa richiesta di punizione d responsabile nel corpo delle dichiarazioni verbalizzate;
Rilevato, a questo proposito, che il precedente di legittimità evocato dal Procurato generale ricorrente ha valorizzato, ai fini della procedibilità, non solo l’intestazione dell’ anche la richiesta della persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione ex 408 cod. proc. pen. ed il conferimento di procura speciale al difensore per presentar l’opposizione di cui all’art. 410 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.