Querela contro ignoti: la Cassazione ne conferma la piena validità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la querela contro ignoti è pienamente efficace anche nei confronti della persona che, solo in un secondo momento, viene identificata come responsabile del reato. Questa decisione chiarisce come la volontà punitiva della persona offesa sia l’elemento centrale per la procedibilità dell’azione penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per due reati di furto aggravato. Dopo una parziale riforma della pena in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta violazione della legge penale per mancanza di una rituale querela. Secondo il ricorrente, l’azione penale non avrebbe dovuto essere avviata perché la querela non era stata correttamente presentata nei suoi confronti.
Il Principio di Diritto sulla querela contro ignoti
La difesa dell’imputato sosteneva che, in assenza di una querela specificamente rivolta a lui, il processo fosse viziato da un difetto di procedibilità. Tale argomentazione, tuttavia, non ha trovato accoglimento presso la Suprema Corte, che l’ha giudicata ‘manifestamente infondata’ e in ‘palese contrasto con il dato normativo’.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una chiara interpretazione dell’articolo 123 del codice penale. Questo articolo stabilisce che la querela, in quanto condizione di procedibilità, produce i suoi effetti nei confronti di chiunque risulti responsabile del reato, indipendentemente da chi sia stato inizialmente indicato come colpevole.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che l’essenza della querela risiede nella manifestazione della ‘volontà punitiva’ da parte della persona offesa. Una volta che questa volontà è espressa, l’azione penale può procedere contro chiunque venga identificato come autore del reato durante le indagini. È irrilevante che la querela sia stata inizialmente sporta contro ignoti o persino contro una persona indicata per errore. Ciò che conta è che la vittima abbia chiesto alla giustizia di perseguire il responsabile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già correttamente evidenziato la sussistenza di tale volontà punitiva, rendendo l’argomentazione del ricorrente priva di pregio.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un caposaldo del nostro sistema processuale: la querela non è un atto di accusa nominativo, ma l’impulso che attiva la macchina della giustizia. La sua efficacia si estende soggettivamente a tutti coloro che si riveleranno colpevoli. Questa pronuncia conferma che i cavilli formali non possono prevalere sulla sostanza della volontà della vittima di ottenere giustizia. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della palese infondatezza del suo ricorso.
Una querela presentata contro ignoti è valida se poi si scopre il vero colpevole?
Sì, secondo la Corte di Cassazione e l’art. 123 del codice penale, la querela sporta contro ignoti è pienamente valida ed efficace nei confronti di chiunque venga successivamente identificato come responsabile del reato.
Cosa succede se nella querela viene indicato per errore il nome di una persona sbagliata?
Anche in questo caso, la querela produce i suoi effetti. L’elemento fondamentale è l’espressione della volontà di punire il colpevole da parte della persona offesa, non l’esatta identificazione dello stesso al momento della presentazione dell’atto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato ‘manifestamente infondato’ dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente non solo vede respinta la sua richiesta, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari che, rideterminand trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di prim grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di due reati d aggravato;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il difetto di motivazion ordine alla ritenuta mancanza di rituale querela, è manifestamente infondato quanto non solo non si confronta con quanto espressamente e correttamente ritenuto dalla Corte distrettuale ( pag.9), ma si basa su argomentazioni in pa contrasto con il dato normativo posto che, a norma dell’art. 123 cod. pen. querela è condizione di procedibilità nei riguardi di chiunque risulti respons del reato e, pertanto, produce i suoi effetti anche nel caso in cui sia pr contro ignoti o nei confronti di persona erroneamente indicata come colpevol purché sia espressiva della volontà punitiva del querelante sussistente, nel di specie, come evidenziato nella sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore dell cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Con liere este ore
Il Presidente