Querela condomino: la Cassazione conferma il diritto del singolo proprietario
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione è tornata su un tema di grande interesse pratico: la legittimazione del singolo proprietario a sporgere denuncia per reati commessi ai danni del patrimonio condominiale. La pronuncia chiarisce che la querela del condomino è pienamente valida ed efficace, anche se presentata individualmente, consolidando un principio fondamentale per la tutela dei diritti all’interno dei condomini. Sebbene il caso specifico si sia concluso con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, le motivazioni della Corte offrono spunti cruciali.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla condotta di un ex amministratore di condominio, accusato del reato di appropriazione indebita per non aver restituito la documentazione contabile e amministrativa dopo la revoca del suo incarico e la nomina di un successore. Alcuni condomini, sentendosi danneggiati da tale comportamento, avevano presentato singolarmente una querela per tutelare il patrimonio comune. Il procedimento penale che ne è seguito è giunto fino alla Corte di Cassazione, che è stata chiamata a pronunciarsi su diverse questioni giuridiche, tra cui la validità della querela e l’eventuale prescrizione del reato.
La questione preliminare sulla validità della querela del condomino
Prima di esaminare la prescrizione, la Corte ha affrontato una questione pregiudiziale: la procedibilità dell’azione penale. La difesa, probabilmente, aveva eccepito un difetto di querela, sostenendo che solo l’amministratore in carica potesse validamente agire.
La Cassazione ha respinto questa tesi, ponendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno affermato con chiarezza che il singolo condomino è legittimato a presentare querela per i reati commessi in danno del patrimonio comune. Questo diritto può essere esercitato in via concorrente con l’amministratore o persino in via surrogatoria, qualora quest’ultimo rimanga inerte. Di conseguenza, la querela presentata individualmente da alcuni proprietari era da considerarsi pienamente valida e l’azione penale era procedibile.
La decisione: estinzione del reato per prescrizione
Superato lo scoglio della procedibilità, la Corte ha analizzato i termini di prescrizione del reato di appropriazione indebita contestato. La legge prevede un termine di 6 anni, calcolato in base alla pena massima.
Nel caso di specie, i giudici hanno verificato che tale termine era decorso tra la data dell’ultimo atto interruttivo (il decreto di citazione a giudizio del 11 gennaio 2019) e la data in cui gli atti sono pervenuti alla stessa Corte di Cassazione (11 aprile 2025). Pertanto, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Le motivazioni
Il cuore della sentenza risiede nelle motivazioni che, sebbene conducano a una declaratoria di estinzione, fissano principi importanti.
In primo luogo, la Corte sottolinea che la verifica sulla procedibilità dell’azione (come la validità della querela) ha carattere pregiudiziale rispetto alla constatazione di altre cause di estinzione, come la prescrizione. Questo significa che il giudice deve sempre prima accertare che l’azione penale sia stata correttamente avviata.
In secondo luogo, la sentenza offre un’importante precisazione sul momento consumativo del reato di appropriazione indebita di documenti da parte dell’ex amministratore. Il reato non si perfeziona con la semplice revoca dell’incarico, ma nel momento successivo in cui l’ex amministratore, richiesto di restituire la documentazione, si rifiuta di farlo. È in quel preciso istante che manifesta la volontà di comportarsi uti dominus, cioè come se fosse il proprietario dei documenti, realizzando così l’appropriazione illecita.
Le conclusioni
Questa sentenza, pur concludendosi con una declaratoria di prescrizione, ha un forte valore pratico. Ribadisce che ogni condomino ha il potere di attivarsi in prima persona per difendere i beni comuni, senza dover necessariamente attendere l’iniziativa dell’amministratore. Questo principio rafforza la tutela individuale e collettiva all’interno del condominio. Inoltre, la chiara individuazione del momento in cui si consuma il reato di appropriazione indebita documentale fornisce uno strumento utile per calcolare correttamente i termini per la presentazione della querela e per la prescrizione del reato, evitando che condotte illecite rimangano impunite per questioni meramente procedurali.
Un singolo condomino può denunciare l’amministratore per un reato commesso ai danni del condominio?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il singolo condomino è pienamente legittimato a proporre querela, anche in via concorrente o surrogatoria rispetto all’amministratore, per i reati commessi in danno del patrimonio comune.
Quando si commette il reato di appropriazione indebita della documentazione da parte dell’ex amministratore?
Il reato si consuma non al momento della revoca dell’incarico, ma nel momento in cui l’ex amministratore, volontariamente, nega la restituzione della contabilità e dei documenti, comportandosi come se ne fosse il proprietario (uti dominus).
Cosa significa che la verifica sulla procedibilità è ‘pregiudiziale’ rispetto alla prescrizione?
Significa che il giudice, prima di poter dichiarare un reato estinto per prescrizione, deve obbligatoriamente verificare che tutte le condizioni per poter procedere penalmente siano soddisfatte, come ad esempio la presenza di una querela valida. Se l’azione non è procedibile, il processo si arresta per quel motivo, che viene prima della prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23100 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato è estinto per la prescrizione intervenuta (6 anni, in ragione della pena edittale massima prevista dal reato di appropriazione indebita per cui si procede) tra la data dell’ultimo atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019) e quella (11 aprile 2025) in cui gli atti sono pervenuti a questa Corte.
1.1. Tuttavia, giacché la declaratoria di estinzione del reato per improcedibilità dell’azione penale ha carattere pregiudiziale rispetto alla constatazione di altre cause di estinzione del reato, come la sopravvenuta prescrizione (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 262820 – 01; Sez. 5, n. 562 del 11/11/2003, COGNOME, Rv. 226998 -01), occorre incidentalmente verificare la fondatezza del motivo di ricorso.
1.2. Orbene, questa Corte ha più volte avuto – anche recentemente – modo di affermare che il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all’amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune (Sez. 2, n. 44374 del 20/11/2024, Geraci, n.m.; Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282444 – 01; Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261 – 01). Consegue, pertanto, che, in presenza di querela validamente sporta singolarmente da alcuni dei condomini, non poteva dichiararsi estinto il reato a cagione della improcedibilità per difetto di querela.
Ciò posto, deve rilevarsi (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.) la estinzione del reato di appropriazione indebita contestato per il decorso del termine di prescrizione (c.d. intermedia) tra la data dell’ultimo atto interruttivo (decreto di citazione diretta a giudizio dell’11 gennaio 2019 e quella (11 aprile 2025) in cui gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli sono pervenuti a questa Corte.
2.1. Il Collegio ritiene, sul punto, di doversi porre nel solco della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271199 – 01; Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, COGNOME, Rv. 267077 – 01; Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261731 – 01; Sez. 2, n. 29451 del 17/05/2013, COGNOME, Rv. 257232 – 01) che ritiene consumato il reato istantaneo di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio, da parte di colui che ne era stato amministratore, non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era comportato ” uti dominus ” rispetto alla ” res “.